Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
requisiti legali (cfr. ad es. art. 16 cpv. 1–3 riguardo alla gestione individuale di singoli portafogli). Il capoverso 1 riprende a tal proposito la normativa non esaustiva dell’articolo 18a capoverso 2 secondo periodo LICol e dell’articolo 24a OICol, applicata ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. È superfluo riprendere formalmente l’articolo 18a capoverso 3 LICol, in particolare se si tiene conto della suddetta concomitanza delle autorizzazioni.
Capoverso 2
Come per i gestori patrimoniali e i trustee, anche per i gestori di patrimoni collettivi vige l’obbligo di evitare le relazioni inattive con i clienti. Si rinvia al pertinente commento all’articolo 16 capoverso 4.
Capoverso 3
Analogamente a quanto previsto per i gestori patrimoniali e i trustee (cfr. art. 16 cpv. 5) i rischi che derivano dalla fornitura di servizi supplementari devono essere presi in considerazione nell’ambito della vigilanza, ad esempio definendo ulteriori ambiti di verifica, aumentando la densità delle verifiche, riducendone la frequenza ecc.
Art. 32 Delega di compiti
Capoverso 1
In caso di delega di compiti ai sensi della presente disposizione, il fornitore di servizi di cui ci si avvale dispone di una certa libertà imprenditoriale («in modo autonomo») e la delega ha una lunga durata («in modo durevole»). Per rientrare nel campo d’applicazione della disposizione, la delega deve riferirsi ai compiti citati all’articolo 26 LIsFi, ovvero compiti contemplati dal campo di attività (art. 6 cpv. 1) e dall’autorizzazione rilasciata. Questo vale in particolare per la delega di una parte della gestione di patrimoni dei clienti mediante subdeleghe, l’esternalizzazione dell’analisi finanziaria o l’elaborazione di proposte di investimento e modelli di portafoglio, l’adempimento di compiti volti a garantire la conformità alle norme, l’esternalizzazione di sistemi di trattamento dei dati contenenti dati rilevanti dei clienti, nonché la conservazione di documenti relativi all’attività in locali che non sono di proprietà del gestore di patrimoni collettivi o che non sono presi in locazione da quest’ultimo. L’attività principale, ovvero l’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione, non può essere interamente esternalizzata. Non è permesso esternalizzare neppure l’insieme della gestione del patrimonio o i compiti fondamentali della gestione dei rischi.
Non rientrano nel campo d’applicazione della disposizione di regola l’esternalizzazione della contabilità finanziaria, il ricorso a esperti per la strutturazione individuale del patrimonio e, nell’ambito della consulenza legale o fiscale, l’utilizzo di sistemi di trattamento dei dati da parte di banche o società di intermediazione mobiliare che detengono patrimoni di clienti, l’hosting di siti Internet non contenenti dati riferiti ai clienti, nonché la manutenzione (compresa quella a distanza) di sistemi interni di trattamento dei dati.
Capoverso 2
Le decisioni di investimento relative a investimenti collettivi di capitale svizzeri possono essere delegate soltanto a gestori di investimenti collettivi di capitale sottoposti alla vigilanza della FINMA (ovvero a gestori di patrimoni collettivi o ad altri istituti finanziari che secondo l’art. 6 LIsFi sono esentati dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione completiva quali gestori di patrimoni collettivi) o a istituti finanziari esteri in possesso dell’autorizzazione alla gestione di investimenti collettivi di capitale e sottoposti a una vigilanza riconosciuta. Questa regola si applica anche alle subdeleghe e corrisponde all’articolo 18b capoverso 3 LICol concernente il regime in vigore per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale.