Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

Capoverso 3

Vari principi sulla delega di compiti sono già stabiliti dall’articolo 9. Inoltre, il gestore di patrimoni collettivi, l’organo di audit interno che dovrà eventualmente essere istituito conformemente all’articolo 33 capoverso 4, la società di audit e la FINMA devono in ogni momento e liberamente poter monitorare e verificare nel suo insieme il compito delegato. A tal fine, devono poter accedere ai documenti e ai sistemi tecnici utilizzati dal fornitore di servizi. L’esternalizzazione non deve impedire l’esercizio dell’attività di vigilanza.

Inoltre, come asserito nel messaggio del Consiglio federale, l’istituto di previdenza che delega la gestione patrimoniale rimane responsabile dell’osservanza delle prescrizioni di investimento previste dalla legislazione in materia di previdenza. L’osservanza di tali prescrizioni rimarrà sotto il controllo delle autorità di vigilanza competenti per gli istituti di previdenza.

Art. 33 Gestione dei rischi e controllo interno

Capoversi 1 e 2

Un controllo interno efficace comprende non soltanto le attività di controllo a posteriori, ma anche quelle di pianificazione e orientamento strategico. Include tra l’altro le attività di controllo integrate nei processi di lavoro, nonché i processi per garantire il controllo dei rischi e la conformità alle norme. I capoversi 1 e 2 del presente articolo riprendono a tale riguardo quanto già previsto all’articolo 21 capoverso 1 LIsFi per i gestori patrimoniali e i trustee, nonché l’articolo 12a capoverso 1 OICol concernente il regime in vigore per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. Per quanto riguarda l’articolo 12a capoverso 2 OICol, si veda l’articolo 6 capoverso 3 OIsFi.

Capoversi 3–7

Il controllo interno comprende solitamente tre cosiddette linee di difesa: la gestione operativa, le funzioni di gestione e controllo dei rischi nonché di garanzia della conformità alle norme, e l’organo di audit interno. I controlli devono essere adeguati di volta in volta alle dimensioni, alla complessità, alla struttura e al profilo di rischio dell’istituto. Se esiste – confronta in merito l’articolo 29 capoverso 6 OIsFi – un organo di alta direzione, vigilanza e controllo indipendente, questi è responsabile della regolamentazione, dell’istituzione, del mantenimento, del monitoraggio e della verifica regolare dei controlli. La FINMA può inoltre esigere l’istituzione di un organo di audit interno indipendente, sempre che il volume e il tipo dell’attività lo richiedano. A questo proposito viene ripreso in linea di massima il regime in vigore per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (art. 12 cpv. 5 e 6, nonché 12a cpv. 3 e 4 OICol).

La FINMA è autorizzata a disciplinare i dettagli relativi alla gestione dei rischi e al controllo interno da parte dei gestori di patrimoni collettivi. La regolamentazione di tali dettagli deve avvenire nei limiti delle prescrizioni della legge e della presente ordinanza.

Art. 34 Capitale minimo

Capoverso 1

In virtù della competenza conferitagli dall’articolo 28 capoverso 3 LIsFi il Consiglio federale fissa a 200 000 franchi l’ammontare del capitale minimo dei gestori di patrimoni collettivi. La disposizione corrisponde all’articolo 19 capoverso 1 OICol applicato ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale.