Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

Capoversi 2–5

Per la determinazione dei singoli elementi del capitale viene ripresa la normativa del vigente articolo 20 OICol applicata ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale.

Capoverso 6

Attualmente l’articolo 19 capoverso 2 OICol prevede un capitale minimo di 500 000 franchi per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che effettuano attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri. Il capoverso 6 della presente disposizione conferisce alla FINMA la facoltà di esigere, in questo caso, un capitale minimo più elevato per prendere in considerazione i maggiori rischi – se confrontati con quelli della gestione patrimoniale delegata – dell’attività del fondo.

Art. 35 Garanzie

L’articolo 28 capoverso 2 LIsFi consente alla FINMA di autorizzare i gestori di patrimoni collettivi che rivestono la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo. Le precisazioni del Consiglio federale secondo il capoverso 3 dell’articolo 28 LIsFi si fondano sul diritto in vigore per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (art. 19 cpv. 3 e 4 OICol).

Art. 36–38 Fondi propri

In virtù dell’articolo 29 capoverso 2 LIsFi il Consiglio federale concretizza i requisiti relativi ai fondi propri per i gestori di patrimoni collettivi. Come asserito nel suo messaggio i requisiti devono tenere conto dell’attività (settore, volume ecc.) e dei rischi a essa connessa. […]. Per la determinazione dei singoli elementi dei fondi propri, gli articoli 36–38 OIsFi riprendono ampiamente la normativa dei vigenti articoli 21–23 OICol, applicata ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. È superfluo riprendere l’articolo 21 capoverso 6 OICol, visto che l’obbligo di comunicazione è già previsto all’articolo 5 lettera c OIsFi.

Art. 39 Presentazione dei conti e rapporto di attività

Il capoverso 1 corrisponde al vigente diritto applicato ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (cfr. art. 28 OICol). Il capoverso 2 riprende ampiamente il contenuto dell’articolo 49 OICol. Tuttavia, nel presente articolo viene introdotta una novità che prevede l’obbligo di consegnare alla FINMA la relazione completa destinata all’organo di alta direzione e l’estensione del termine di consegna che passa da 10 a 30 giorni. Questa novità è basata sull’articolo 63 capoverso 2 LIsFi secondo cui La FINMA può prevedere che la verifica abbia periodicità pluriennale. Il rapporto di attività e la relazione completa destinati all’organo di alta direzione sono pertanto importanti fonti di informazione per la FINMA, in particolare negli anni in cui non viene effettuata alcuna verifica ai sensi del diritto in materia di vigilanza. Il fatto che per la redazione e l’articolazione del rapporto annuale siano determinanti le prescrizioni del CO (cfr. art. 49 cpv. 3 OICol) si desume già dal capoverso 1 del presente articolo.

Art. 40 Documentazione interna

L’articolo riprende regolamentazioni simili, come quella dell’articolo 9 capoverso 4 OInFi.

Sezione 3: Direzioni dei fondi

Con il disciplinamento delle direzioni dei fondi nella LIsFI anziché nella LICol, gran parte della pertinente normativa è ripresa dalla LICol. Di conseguenza anche le seguenti disposizioni dell’OIsFi derivano in larga misura dalle disposizioni dell’OICol sulle direzioni dei fondi.