Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/78: Modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità) · 20 pagine

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4.2 Protezione dei dati

I partecipanti approvano in linea di principio la necessità di tenere debitamente conto della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni. Vi sono però pareri differenti su come procedere per regolamentare le misure che dovranno essere adottate da chi in futuro utilizzerà sistematicamente il NAVS. In particolare, molti partecipanti chiedono che le singole misure tecniche e organizzative non siano sancite a livello di legge, ma vengano concretizzate nell’ordinanza. Soltanto pochi partecipanti sono favorevoli all’introduzione di una procedura di autorizzazione o dell’obbligo generale di una gestione separata dei dati.

Considerazioni di fondo

AI, BE, FR, GL, JU, LU, NW, OW, ZH e CCCC obiettano che le prescrizioni sulle singole misure tecniche e organizzative non vanno sancite a livello di legge, bensì nell’ordinanza. L’ACCP chiede un’ulteriore precisazione a livello di ordinanza, al fine di garantire standard uniformi per i gestori di banche dati interessati.

Secondo il PLR è necessario prendere misure di sicurezza a livello di organizzazione, personale, infrastruttura e tecnica per garantire la protezione dei dati personali. Il PBD ritiene giusto e importante che tutte le autorità a cui verrà accordata un’autorizzazione generale all’utilizzazione del NAVS debbano aggiornare le proprie misure di sicurezza al livello più avanzato possibile. Il PSS giudica fondamentale non allentare o addirittura stralciare le misure proposte in materia di protezione dei dati. In tal senso propone di inserire esplicitamente il divieto di collegamento nel testo di legge. Anche a giudizio di UR e BL il progetto potrebbe esprimere in modo più chiaro che l’utilizzazione sistematica del NAVS non autorizza di per sé ulteriori collegamenti di dati. Secondo SZ, invece, il disciplinamento delle misure tecniche e organizzative produce un onere supplementare sproporzionato, considerato che i Cantoni sono già dotati di regolamenti concreti per la protezione e la sicurezza dei dati. Per la stessa ragione eCH ritiene anche poco chiaro quanto le misure tecniche e organizzative vadano disciplinate nella legge. TI si dichiara favorevole a un approccio per tappe nell’introduzione di queste misure.

Postulato 17.3968 Piano di sicurezza per gli identificatori personali, della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

AG ritiene inappropriato che non si sia attesa la pubblicazione del rapporto in adempimento del postulato 17.3968 Piano di sicurezza per gli identificatori personali, prima di iniziare l’elaborazione dell’avamprogetto. Anche FR sostiene che i lavori conclusivi del progetto di legge presentato dovrebbero tenere conto del suddetto rapporto. Dello stesso parere sono USS, USI, FER, dirittifondamentali.ch e APF Svizzera, secondo i quali sarebbe stato necessario elaborare prima un piano di sicurezza. Il PLR si riserva di valutare nuovamente il progetto non appena sarà disponibile il rapporto sul postulato della Commissione.

Procedura di autorizzazione e obbligo generale di una gestione separata dei dati

AG chiede di indicare l’onere supplementare che l’instaurazione di una procedura di autorizzazione cagionerebbe. Il PES auspica che sia realizzata l’alternativa «Procedura di autorizzazione». Anche PSS, USS, USI e B.L. sono dell’avviso che occorra valutare nuovamente la possibilità di introdurre una procedura di autorizzazione. NE ritiene essenziale