Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/78: Modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità) · 20 pagine

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2. Oggetto

Il numero d’assicurato dell’AVS (numero AVS, di seguito «NAVS») serve per facilitare il trattamento di informazioni sui contributi e per il calcolo delle corrispondenti prestazioni delle assicurazioni sociali. Questo identificatore personale è inoltre utilizzato anche al di fuori dell’AVS. In occasione dell’introduzione del nuovo NAVS a 13 cifre non significante, nel 2008, è stato adottato pure un nuovo disciplinamento relativo all’ammissibilità della sua utilizzazione sistematica. Da allora l’utilizzazione sistematica del NAVS al di fuori dell’AVS è ammessa soltanto a determinate condizioni. Anzitutto, questa possibilità è riconosciuta ai servizi e alle istituzioni incaricati dell’attuazione di disposizioni di diritto cantonale in stretto rapporto con le assicurazioni sociali. Secondariamente, il NAVS può essere utilizzato sistematicamente se lo prevede una legge speciale federale o cantonale. La disposizione della legge speciale in questione deve specificare lo scopo dell’utilizzazione e gli aventi diritto, in modo da permettere il controllo democratico.

Nell’ambito del trattamento dei dati relativi a modifiche dello stato civile, l’utilizzazione sistematica del NAVS come identificatore personale permette un aggiornamento automatico, rapido e preciso degli attributi personali, il che garantisce la qualità dei dati contenuti nei registri degli utenti e consente di evitare scambi d’identità negli incarti personali e il conseguente onere per porvi rimedio. L’utilizzazione del NAVS migliora altresì l’efficienza dei costi nella pubblica amministrazione. Sull’onda della crescente digitalizzazione dell’attività amministrativa, alla quale si è assistito dall’introduzione del NAVS, nel 2008, si è dunque prodotta una forte espansione della sua utilizzazione sistematica.

Il vigente disciplinamento previsto dalla legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) ammette in realtà la possibilità di un’utilizzazione sistematica del NAVS da parte delle autorità, ma a determinate condizioni, considerate complicate da adempiere. In particolare da parte dei Cantoni, si chiede con crescente insistenza che le autorità federali, cantonali e comunali possano utilizzare il NAVS quale identificatore personale univoco. Con il progetto ci si prefigge di creare i presupposti per far sì che queste autorità non necessitino più di una base legale specifica per ogni nuova utilizzazione sistematica del NAVS, ma siano autorizzate in modo generale a utilizzarlo sistematicamente. Dovranno inoltre essere legittimate a utilizzare sistematicamente il NAVS le organizzazioni e persone senza carattere di autorità, incaricate da una legge di adempiere un compito amministrativo, purché ciò sia previsto da una disposizione della pertinente legge speciale. L’utilizzazione sistematica di questo numero per scopi prettamente privati dovrà invece rimanere esclusa. Per determinati scopi dovrà inoltre essere possibile anche in futuro prescrivere in leggi speciali l’utilizzazione di identificatori personali settoriali invece del NAVS. In tal senso il legislatore conserverà la propria libertà d’azione. Con il progetto s’intende infine attribuire la necessaria importanza all’applicazione delle misure per la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni.