Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/78: Modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità) · 20 pagine

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4.4 Emolumenti

I partecipanti che si sono espressi sulla possibilità di riscuotere emolumenti si sono detti contrari a questa misura. Molti respingono addirittura categoricamente che i Cantoni e i Comuni debbano corrispondere emolumenti. Alcuni di questi propongono che sia la Confederazione a farsi carico dei costi di utilizzazione. Altri partecipanti sono pronti ad accettare questa possibilità a condizione che gli emolumenti siano prelevati in base ai principi della copertura dei costi e dell’equivalenza.

Otto Cantoni affermano in modo chiaro che nel quadro dell’attuazione del diritto federale nei Cantoni e nei Comuni non possono essere prelevati per principio emolumenti per l’utilizzazione sistematica del NAVS. GR, GL e TG chiedono di stralciare l’articolo o di adeguarlo in modo che sia la Confederazione a farsi carico di questi costi. Anche VS ritiene che l’utilizzazione del NAVS non dovrebbe generare emolumenti per le autorità aventi diritto e che, prendendo completamente a proprio carico i costi di utilizzazione, la Confederazione adempirebbe pienamente il proprio ruolo di «agevolatrice» nel quadro della modernizzazione delle amministrazioni e dello sviluppo dell’amministrazione elettronica. Se il Consiglio federale dovesse comunque far uso della possibilità di prelevare emolumenti presso le autorità, AG, AR e SH auspicano un’attuazione pragmatica e senza formalità burocratiche. Secondo UR, la determinazione degli emolumenti dovrebbe tenere conto dei pertinenti principi di diritto amministrativo (copertura dei costi ed equivalenza individuale). ZH ritiene che eventuali spese supplementari potrebbero essere compensate in gran parte attraverso un aumento dell’economicità dell’attività amministrativa. GL è del parere che l’onere supplementare per l’UCC dovrebbe risultare contenuto e che quindi non si giustificherebbe una compensazione dello stesso.

Nessuno dei partiti politici si è espresso su questo punto.

L’UCS respinge fermamente la possibilità di prelevare emolumenti presso i Comuni. Considerato che in origine la Confederazione si fa fornire gratuitamente i dati personali dai Cantoni e dai Comuni, non è accettabile che Città e Comuni siano tenuti a pagare per utilizzare questi stessi dati. Se tuttavia Città e Comuni fossero chiamati a versare emolumenti, questi costi dovrebbero ricadere sulla popolazione. Anche per l’ASSA a Cantoni e Comuni non vanno addebitati emolumenti per l’utilizzazione del NAVS.

Secondo l’USI bisognerebbe garantire che i costi non vadano a carico dell’esecuzione dell’AVS, ma vengano sempre fatturati agli utenti. Per tale ragione la disposizione potestativa va riformulata in senso imperativo. USAM e FER chiedono che i costi siano assunti dalle autorità aventi diritto e non dall’AVS, in base al principio «chi consuma paga».

Inoltre l’ACCP esige un indennizzo per gli oneri operativi e finanziari supplementari che incombono agli organi esecutivi del 1° pilastro. In particolare, le prescrizioni in materia di sicurezza dei dati che accompagnerebbero necessariamente la modifica di legge potrebbero richiedere alle casse di compensazione investimenti difficilmente quantificabili nel campo dell’infrastruttura informatica e del trattamento dei dati. Ritiene pertanto opportuno indennizzare adeguatamente questi organi esecutivi per gli eventuali oneri e spese supplementari, se necessario attraverso il prelievo di emolumenti.