Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/78: Modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità) · 20 pagine

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4. Risultati della procedura di consultazione in dettaglio

4.1 Aventi diritto

Salvo poche eccezioni, i partecipanti si dichiarano d’accordo che le autorità federali, cantonali e comunali siano in futuro autorizzate in generale a utilizzare sistematicamente il NAVS. Sono inoltre favorevoli a lasciare al legislatore la possibilità di escludere l’utilizzazione sistematica del NAVS in singoli ambiti, per i quali vanno previsti altri identificatori personali.

Elenco degli aventi diritto

In linea di principio, i partecipanti concordano con l’allestimento di un elenco degli aventi diritto. Alcuni partecipanti auspicano in singoli punti una certa apertura a favore di aventi diritto supplementari. Inoltre, emerge in modo chiaro l’esigenza di un adeguamento redazionale dei punti esposti di seguito. AG, AR, GR, SH, SO, TG, UR, ZH e l’USAM ritengono che, riguardo all’autorizzazione per le autorità comunali, la specificazione «nella misura prevista dal diritto cantonale» sia ambigua e che vada dunque stralciata. Privatim chiede di precisare nel messaggio, rispetto al rapporto esplicativo, che per l’utilizzazione sistematica del NAVS da parte di autorità cantonali rimane necessaria una base legale (formale) di diritto cantonale (come attualmente, se il NAVS deve essere utilizzato al di fuori degli ambiti previsti dalla legislazione federale). VD e AVIVO constatano che nel rapporto esplicativo si menziona in modo chiaro che l’utilizzazione del NAVS da parte dei Comuni è possibile soltanto se prevista da una base legale cantonale, il che dovrebbe essere espresso con altrettanta chiarezza nella legge. GR propone di menzionare all’articolo 153c capoverso 1 lettera a numero 3 AP-LAVS non solo le amministrazioni comunali, ma anche quelle sovracomunali. NW vorrebbe il tenore seguente: «le unità delle amministrazioni cantonali e comunali nonché gli istituti di diritto pubblico nella misura prevista dal diritto cantonale». All’articolo 153c capoverso 1 lettera a numero 4 esige invece lo stralcio dell’espressione «di diritto pubblico o privato». BL chiede l’inserimento di un numero 6 dal seguente tenore: «i servizi incaricati dell’assistenza sociale». La Suva propone di autorizzare anche le imprese private a utilizzare sistematicamente il NAVS. ProLitteris suggerisce di aggiungere nell’elenco degli aventi diritto, in un numero 6, le società di gestione titolari di un’autorizzazione federale ai sensi degli articoli 41–43 della legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore (LDA; RS 231.1).

Privatim accoglie favorevolmente il fatto che, giusta l’articolo 153c capoverso 1, gli aventi diritto siano autorizzati a utilizzare sistematicamente il NAVS soltanto nella misura in cui è «necessario» per l’adempimento dei loro compiti legali e non per il solo motivo che si tratta di una semplificazione amministrativa. A suo avviso, ciò va stabilito esplicitamente anche nel messaggio. BL chiede una precisazione, rispetto al rapporto esplicativo, su quando l’utilizzazione sistematica del NAVS risulta «necessaria» per l’adempimento dei compiti legali.

Organi di controllo

IG PBK e SSIC appoggiano l’idea di prevedere mediante leggi speciali per l’utilizzazione sistematica del NAVS da parte degli organi paritetici preposti all’esecuzione di controlli concordati in un contratto collettivo di lavoro dichiarato d’obbligatorietà generale. Lo stesso chiedono USS, Suissetec, Syna, Travail.Suisse, Unia e FVE, sebbene le rispettive richieste includano anche basi in leggi speciali per gli organi di controllo ai sensi della legge dell’8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20) e della legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41). Il PSS respinge per principio l’utilizzazione sistematica