Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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vista della legislazione alimentare, potrebbero incidere sull’autenticità dei vini DOP (p.es. dolcificazione del vino). Il Consiglio federale dovrà poter stabilire requisiti anche per il vino svizzero senza indicazione geografica, come già avviene con la legislazione agricola vigente. È previsto che i vini con indicazione di origine «Svizzera» siano prodotti esclusivamente a partire da uve raccolte in Svizzera o nella regione frontaliera francese riconosciuta per la DOP «Ginevra». I requisiti di qualità, provenienza e autenticità dei vini sono definiti in forma piramidale. I requisiti per i vini DOP sono quindi maggiori rispetto a quelli previsti per i vini IGP. È pertanto opportuno che il Consiglio federale possa stabilire disposizioni sul declassamento di vini che non soddisfano i requisiti per la designazione richiesta. I declassamenti saranno disposti dagli organi di controllo.

Cpv. 3

L’espressione «menzione tradizionale» sostituisce il precedente «termine vinicolo specifico» per riprendere la terminologia europea. La «menzione tradizionale» è usata per descrivere un processo di produzione (p.es. «vendemmia tardiva»), una proprietà specifica del vino (p.es. «Œil-de-Perdrix») o un tipo di luogo (p.es. «castello») associati a una DOP o a una IGP.

Art. 64

Cpv. 1

Il «controllo della vendemmia», sancito nel diritto vigente, consente la tracciabilità delle partite di uva dalla particella alla cantina e di controllare il rispetto dei requisiti per la produzione di uva svizzera. Lo scopo e i punti di questo controllo, così come il principio dell’autocontrollo, si riflettono nel controllo del rispetto dei requisiti per i vini DOP, IGP e con indicazione di origine «Svizzera». Il Consiglio federale potrà inoltre adottare disposizioni – immutate rispetto al diritto vigente - sul controllo del commercio di vini e delle menzioni tradizionali. Come già attualmente, questo controllo riguarda in pari misura i vini svizzeri e quelli stranieri. Le disposizioni relative ai requisiti che gli operatori del settore devono soddisfare (cpv. 1, secondo periodo) sono riprese dal diritto in vigore.

Cpv. 3

Il capoverso 3 disciplina le competenze per l’esecuzione dei controlli. I Cantoni, secondo il diritto vigente responsabili del controllo della vendemmia e in possesso dei dati del catasto viticolo (art. 61 LAgr), sono responsabili del controllo del rispetto degli elenchi degli obblighi dei vini svizzeri DOP e IGP e dei requisiti per i vini con indicazione di provenienza «Svizzera». Nel caso dei vini esteri DOP e IGP, tale compito è assunto da un organismo di controllo designato dall’associazione di produttori rappresentativa.

Cpv. 3bis

In questa prima fase di controllo si prevede di mantenere il contributo federale e di versarlo ai Cantoni.

Art. 70 cpv. 2

Nel capoverso 2 vengono sancitii nuovi contributi di base e i contributi per un’agricoltura adeguata alle condizioni locali. Saranno aboliti gli attuali contributi destinati a promuovere l’interconnessione delle superfici per la promozione della biodiversità (ex art. 73 cpv. 1 lett. c) e a promuovere la qualità del paesaggio (ex art. 74). Dal profilo materiale, i punti forti della promozione saranno ripresi nel nuovo contributo per l’agricoltura adeguata alle condizioni locali (art. 76a).

I contributi per l’efficienza delle risorse saranno eliminati e le misure esistenti trasferite ai contributi per i sistemi di produzione.

Art. 70a cpv. 1 lett. c e i

Le disposizioni determinanti della base legale (p.es. protezione degli animali e dell’ambiente) da rispettare per il versamento dei pagamenti diretti (cpv. 1 lett. c) sono integrate con la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio. La LPN è pertanto trattata come le disposizioni menzionate nel presente capoverso.