Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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Art. 39

Il supplemento per il foraggiamento senza insilati (finora disciplinato nell’art. 39 cpv. 3 LAgr, ora nel cpv.

2) aumenterà a 6 centesimi e sarà versato direttamente ai produttori di latte.

Art. 41

Una sezione supplementare sull’argomento «Contributo al controllo del latte» sarà inserita nel capitolo sull’economia lattiera con un nuovo articolo 41.

Il capoverso 1 consente alla Confederazione di versare contributi per il controllo del latte, onde garantirne la qualità e l’igiene. Si tratta di aiuti finanziari secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge sui sussidi67. La formulazione potestativa indica che non vi è alcun diritto legale ai contributi. Le organizzazioni nazionali dei produttori e dei valorizzatori di latte sono responsabili del controllo del latte e incaricano il laboratorio di analisi di effettuarlo. I contributi della Confederazione sono versati direttamente al laboratorio di analisi a favore del settore lattiero e servono a coprire parte dei costi di laboratorio. Questi non devono essere interamente a carico della Confederazione. In tal modo si incentiva il settore lattiero a scegliere un laboratorio di analisi che offra il miglior rapporto costi-benefici.

Gli aiuti finanziari sono erogati dall’USAV sulla base di una decisione e sotto forma di importi forfettari (cpv. 2), previa approvazione dei crediti da parte delle Camere federali. Siccome i laboratori di analisi che possono effettuare il controllo del latte sono numerosi, la concorrenza consente di ridurre i costi. Pertanto, è opportuno versare contributi forfettari, il cui importo si basa su un’esecuzione dei compiti efficiente in termini di costi. L’importo dei contributi deve essere fissato in modo che il settore lattiero fornisca fondi propri adeguati (cpv. 3). In tal modo si tiene conto del principio della responsabilità individuale sancito dalla legislazione in materia di derrate alimentari. La partecipazione della Confederazione ammonta attualmente a circa 3 milioni di franchi all’anno e in futuro si ridurrà progressivamente. 5-6 anni dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione sulle sovvenzioni, il Consiglio federale intende aumentare i fondi propri delle organizzazioni nazionali dei produttori e dei valorizzatori di latte dall’attuale 10 ad almeno il 50 per cento dei costi di laboratorio. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e la procedura per il versamento dei contributi (cpv. 4).

Art. 62

L’articolo 62 «Elenco dei vitigni» è obsoleto e può essere abrogato, dal momento che l’UE ha modificato i requisiti per l’etichettatura dei nomi dei vitigni. L’abrogazione di questo articolo non pregiudica le attività affidate ad Agroscope in virtù del titolo sesto LAgr.

Art. 63

Cpv. 1

Le denominazioni svizzere ed estere per il vino potranno ora essere protette secondo le procedure di registrazione e di opposizione che il Consiglio federale disciplina per tutti i prodotti agricoli secondo l’articolo 16 LAgr. Siccome con il diritto vigente i Cantoni avevano ampie competenze nel settore dei vini DOC e per tener conto delle loro conoscenze, in futuro le modalità di presentazione di una domanda di protezione di una DOP o di una IGP per un vino svizzero saranno diverse rispetto a quelle per gli altri prodotti agricoli. La bozza per la domanda di protezione e per l’elenco degli obblighi sarà presentata ai Cantoni interessati dalla zona geografica delimitata. Il Cantone sottoporrà la domanda a un esame preliminare e la inoltrerà poi all’UFAG insieme al suo parere. Le domande di protezione per le denominazioni estere saranno indirizzate all’UFAG dalle singole associazioni di produttori.

Cpv. 2

Si prevede che il Consiglio federale sancisca nell’ordinanza sul vino la denominazione di origine e l’indicazione geografica per i vini svizzeri ed esteri. Come già nell’attuale legislazione agricola, il Consiglio federale emanerà condizioni quadro anche per quanto riguarda la qualità e l’autenticità del vino svizzero. In particolare, determinerà le rese massime per unità di superficie e il tenore minimo naturale di zucchero per i vini DOP e IGP. Potrà limitare le procedure enologiche che, sebbene innocue dal punto di

67 RS 616.1