Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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Normativa proposta

Il nuovo articolo sullo scopo rifletterà la situazione attuale e menzionerà, tra le finalità della legge, la lotta contro le epizoozie e l’impegno per evitarle, nonché il rafforzamento della salute animale (cfr. anche il commento al capitolo 7.1). Secondo le conoscenze attuali, il rafforzamento della salute animale è una componente imprescindibile della lotta contro le epizoozie. Gli animali la cui adattabilità non è eccessivamente sollecitata e che possono comportarsi in modo adeguato alla loro specie sono più resistenti alle malattie. Se invece il benessere e la detenzione conforme alla specie degli animali non sono garantiti, gli animali risultano stressati e indeboliti e dunque più soggetti a malattie ed epizoozie. Il rafforzamento della salute animale è un compito primario della legislazione sulle epizoozie. Tuttavia, poiché gli animali sani sono anche più efficienti, esiste una correlazione diretta tra il rafforzamento della salute animale e la promozione della produzione agricola. Per questo motivo, in futuro la salute degli animali da reddito sarà promossa anche mediante pagamenti diretti basati sulla LAgr (cfr. il commento al capitolo 3.1.3.6).

Al fine di promuovere e preservare la salute degli animali, è necessaria la collaborazione di diversi attori. La Confederazione, in particolare l’UFAG e l’USAV, potrà pertanto sostenere finanziariamente la creazione e la gestione di una rete di competenze e d’innovazione per la salute animale. Le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei detentori di animali (p.es. le associazioni dei contadini) parteciperanno in prima linea alla rete di competenze e d’innovazione. Si potrebbero coinvolgere anche i servizi veterinari.

 Articoli 1 e 11b LFE

3.1.10 Commento al disegno di legge

Art. 2 cpv. 4bis

Lo sviluppo dinamico delle tecnologie digitali richiede che la Confederazione ottimizzi costantemente le condizioni quadro e le misure. Con un principio sulla digitalizzazione, si sancisce per legge che la Confederazione interpreta la legge sull’agricoltura, ove necessario, in modo da promuovere le tecnologie richieste per la digitalizzazione e adattare i processi. Inoltre, le tecnologie digitali saranno utilizzate per l’attuazione delle misure di politica agricola.

Art. 16 cpv. 4

L’articolo 16 capoverso 4 stabilisce che se in una denominazione di origine o in un’indicazione geografica si utilizza il nome di un Cantone o di una località, il Consiglio federale deve garantire che la registrazione sia conforme ad eventuali regolamenti cantonali.

I Cantoni possono essere interessati da una denominazione di origine o da un’indicazione geografica, per esempio se il nome desiderato corrisponde al nome del Cantone o a un luogo all’interno del territorio cantonale o se il territorio cantonale appartiene a una zona geografica proposta. Nelle procedure di registrazione delle denominazioni si tiene conto degli interessi dei Cantoni. A tal fine, il Consiglio federale coinvolge i Cantoni a vario titolo, a seconda del prodotto, nel quadro delle ordinanze prevedendo, ad esempio, una consultazione o una presa di posizione e un diritto di opposizione. Si tratta di un sistema di protezione introdotto dalla Confederazione per istituire un registro nazionale e pertanto i Cantoni non hanno alcun potere legislativo in materia. Per tale motivo, non possono prevedere una regolamentazione cantonale. In considerazione di questi aspetti, il capoverso deve essere abrogato.

Art. 38 cpv. 2 primo periodo e cpv. 2bis66

Il supplemento per il latte trasformato in formaggio deve essere ridotto a 13 centesimi per finanziare l’aumento del supplemento per il foraggiamento senza insilati di cui all’articolo 39 LAgr. Come è stato il caso finora, per motivi tecnici il supplemento per il latte trasformato in formaggio è versato ai valorizzatori del latte. Con il progresso tecnologico ciò può cambiare. L’articolo 38 capoverso 2bis LAgr consentirà pertanto al Consiglio federale di decidere la forma di versamento.

66 Versione secondo l’articolo 2 del DF del 15 dicembre 2017 (FF 2017 6785)