Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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Con la lettera i, l’obbligo di copertura assicurativa personale (cfr. capitolo 3.1.3.1) è limitato ai coniugi che collaborano regolarmente e in misura considerevole nell’azienda del coniuge e che non dispongono di un reddito proprio sufficientemente elevato:

- Collaborazione regolare e considerevole: il coniuge lavora regolarmente e in misura considerevole

nell’azienda, se si risponde affermativamente alla domanda nella dichiarazione d’imposta concernente il grado di collaborazione o se si richiede la deduzione per coniugi con doppio reddito a causa di una collaborazione considerevole. Secondo le istruzioni vincolanti per i Cantoni concernenti la dichiarazione d’imposta delle persone fisiche (imposta federale diretta 2017; AFC 2017) e la relativa documentazione a scopo formativo (introduzione all’imposizione delle persone fisiche; AFC 2018), la collaborazione del coniuge è considerata regolare e considerevole se per un terzo di essa si dovrebbe versare un salario annuo pari almeno alla deduzione minima legale per coniugi con doppio reddito (per l’imposta federale diretta 8 100 fr.; 2018).

- Reddito proprio insufficiente: se il reddito annuo del coniuge (salario netto da un’attività dipen-

dente o indipendente) indicato nella dichiarazione d’imposta non supera 21 150 franchi (limite minimo di accesso al 2° pilastro; 2018), secondo la nuova normativa proposta il coniuge non dispone di un reddito proprio sufficientemente elevato.

La nuova normativa proposta per una copertura tramite le assicurazioni sociali riguarda le unioni matrimoniali e le unioni domestiche registrate, per le quali non vengono fatte distinzioni sotto il profilo fiscale. Non è invece estesa ai concubini per i seguenti motivi: da un lato, questi sono considerati extrafamiliari e pertanto non sono esclusi da determinate assicurazioni sociali, come invece è il caso per i familiari che lavorano in agricoltura; dall’altro, a causa della tassazione separata dei concubini, l’assegnazione a un’azienda agricola è molto complicata ed è delicata per motivi di protezione dei dati.

Art. 70a cpv. 2

Nell’ambito della lettera i, il Consiglio federale prevede d’inserire nella PER i punti di controllo stabiliti dalla Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente della Svizzera (CCA) nel 2017 come raccomandazione per l’esecuzione dei controlli di base nelle aziende agricole.

Art. 70a cpv. 3 lett. c, e, f e g

È abolita la possibilità di limitare i pagamenti diretti per unità standard di manodopera (USM). La limitazione ha avuto effetti solo nelle aziende dedite esclusivamente alla campicoltura. Le colture campicole possono essere gestite con relativamente poco lavoro e sono pertanto valutate con un coefficiente di 0,022 USM/ha. Con il limite attuale di 70 000 franchi per USM, i pagamenti diretti sono limitati a 1 540 franchi per ettaro. Di conseguenza, per esempio, per un ettaro di cereali può essere versato senza limitazioni solo il contributo di base per la sicurezza dell’approvvigionamento, più il contributo supplementare per la superficie coltiva aperta e le colture perenni (in totale 1 300 fr./ha). Se si aggiunge la partecipazione al programma di produzione estensiva o dell’agricoltura biologica, i contributi sono già limitati. Ciò contraddice lo scopo originario della limitazione, che era quello di non fornire incentivi per un’eccessiva estensione delle superfici di compensazione ecologica.

Con la lettera e il Consiglio federale finora poteva concedere contributi per la biodiversità e la qualità del paesaggio anche a persone giuridiche, a condizione che gli altri requisiti della PER risultassero soddisfatti. La presente disposizione continuerà a essere formalmente e materialmente collegata ai contributi per la biodiversità e per l’agricoltura adeguata alle condizioni locali.

In base all’attuale lettera f, il Consiglio federale fissa i valori limite a partire dai quali i contributi riferiti alla superficie per azienda sono graduati o ridotti. Questa graduazione è stata applicata finora ai contributi di base per la sicurezza dell’approvvigionamento. I contributi per la biodiversità sono limitati al 50 per cento della SAU. A questo riguardo, una disposizione sancirà la possibilità per il Consiglio federale di limitare i contributi per azienda o per tipo di contributo. Questa nuova limitazione sarà attuabile in modo molto semplice e mirato. Probabilmente la somma dei contributi per azienda sarà limitata a circa 250 000 franchi. Il valore limite sarà aumentato in modo analogo all’attuale graduazione dei contributi in funzione del numero di aziende che fanno parte di una comunità aziendale. Si può presumere che il limite inciderà su un totale di circa 100 aziende agricole. La riduzione dei pagamenti diretti che toccherà queste aziende dovrebbe essere compresa tra i 2 e i 4 milioni di franchi.