Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 106Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 71 cpv. 1 lett. a e c
Il contributo per la promozione della gestione nelle singole zone (contributo per la preservazione dell’apertura del paesaggio), graduato in funzione della zona, sarà soppresso e i fondi trasferiti nel contributo per zona nel quadro della sicurezza dell’approvvigionamento. Anche il contributo per le zone in forte pendenza sarà abrogato. Tuttavia, questi fondi rimangono contabilizzati nei contributi di declività e sono integrati nei contributi per le superfici con declività superiore al 35 per cento. L’aliquota di contributo per le superfici con una declività maggiore è aumentata di 140 franchi per ettaro. I contributi per le zone in forte pendenza erano versati in particolare ad aziende agricole di piccole dimensioni, con un massimo di 20 ettari di superficie agricola utile e un’elevata quota di prati da sfalcio in forte pendenza. È improbabile che queste aziende perdano contributi, in quanto i contributi per le superfici in forte pendenza saranno complessivamente aumentati e per le aziende piccole il contributo unico per azienda rappresenta una quota più elevata sui contributi totali.
Gli altri contributi per il paesaggio rurale (di declività, di declività per i vigneti, di alpeggio, d’estivazione) saranno mantenuti invariati.
Art. 72
Contributo per azienda
Per il contributo per azienda sono previsti fondi dell’ordine di 150-250 milioni di franchi. Né le dimensioni dell’azienda né la dotazione in termini di fattori influiscono sull’ammontare del contributo delle singole aziende.
Contributo per zona
Per il contributo, graduato in funzione della zona, saranno disponibili fondi di 525-625 milioni di franchi. Il contributo è riferito alla superficie e aumenterà dalla zona di pianura alla zona di montagna IV. Sarà versato anche nella zona di pianura. L’attuale densità minima di animali sarà soppressa.
Contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni
Questo contributo aumenterà di circa il 50 per cento rispetto a oggi e saranno a disposizione fondi per 170 milioni di franchi circa.
Art. 73
Contributi per la biodiversità
L’attuale sistema di promozione della biodiversità si articola su tre livelli: i livelli qualitativi I, II e l’interconnessione. In futuro gli agricoltori sceglieranno uno dei due modelli indipendenti: le aziende con un piano di promozione della biodiversità preservano e promuovono la biodiversità specificamente sulla base di un piano aziendale globale di promozione della biodiversità che tiene conto del potenziale locale. Le misure e i risultati per l’azienda sono definiti nel piano. Oltre alle misure riferite alla superficie, possono essere sostenute con contributi altre misure, come per esempio la promozione della varietà genetica attraverso l’inverdimento diretto, la biodiversità funzionale con l’agroselvicoltura o l’inclusione della consulenza. A causa delle più vaste possibilità di promozione, si dovrebbe parlare di elementi e non più, in maniera limitante, di superfici per la promozione della biodiversità. Le aziende possono sviluppare i loro piani di promozione della biodiversità autonomamente o con l’aiuto della consulenza. I piani devono essere valutati e approvati dal Cantone. Le aziende senza un piano di promozione della biodiversità preservano e promuovono la biodiversità secondo l’attuale modello, parzialmente semplificato, di contributi per la biodiversità con i livelli qualitativi I e II.
Gli attuali contributi per l’interconnessione si basano sui contributi per la qualità; questa base deve quindi rimanere in vigore fino alla fine del 2024 (cfr. anche le disposizioni transitorie dell’art. 187e LAgr). Ciò significa che per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e i vigneti con biodiversità naturale, il livello qualitativo I combinato con l’interconnessione continuerà ad applicarsi fino alla fine del 2024. Senza interconnessione, tuttavia, a partire dal 2022 le nuove notifiche per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e per i vigneti con biodiversità naturale devono essere realizzate secondo requisiti semplificati (solo sulla base del livello qualitativo II).