Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine
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quindi anche uno strumento che consente ai Cantoni e alle regioni di individuare le loro specifiche potenzialità agronomiche ed economiche regionali, di sviluppare prospettive a lungo termine per le aree rurali e per attuare misure volte a sfruttare tali potenzialità.
L’esistenza di una strategia agricola regionale approvata è un presupposto per il versamento di contributi nell’ambito dei pagamenti diretti per le misure sviluppate nella strategia. In analogia con l’attuale disposizione dell’articolo 17 dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali, in futuro sarà concesso un contributo supplementare per le misure nel campo dei miglioramenti strutturali, purché esse forniscano un contributo particolare al raggiungimento degli obiettivi della SAR.
I Cantoni sono responsabili dell’elaborazione e dell’attuazione delle SAR nonché della realizzazione delle misure in esse previste. La Confederazione definisce e approva i requisiti minimi per i contenuti e il processo di elaborazione delle SAR, tenendo conto degli obiettivi della politica agricola e garantisce che si tenga conto delle esigenze di altre politiche federali (p.es. ambiente, pianificazione del territorio e politica regionale).
I contenuti e i requisiti procedurali per elaborare le SAR si basano sull’esperienza acquisita in relazione ai pagamenti basati su progetti, in particolare nei settori dell’interconnessione, della qualità del paesaggio e della protezione delle acque. I comprensori per i quali si elaborano le SAR si rifanno agli attuali progetti per la qualità del paesaggio. Come in questo caso, i Cantoni possono delegare l’elaborazione delle SAR a enti regionali. Il periodo di attuazione della SAR è di otto anni, come avviene attualmente per l’interconnessione e la qualità del paesaggio. Per questo compito, la Confederazione coadiuva i Cantoni nello sviluppo e nell’attuazione delle SAR, sostenendo finanziariamente il processo strategico (cfr. capitolo 3.1.5.4) e mettendo a disposizione basi adeguate. Per quanto riguarda l’analisi della situazione, tali basi comprendono, per esempio, dati espliciti dal profilo territoriale sulle lacune a livello di OAA o modelli per stimare le misure da adottare al fine di conseguire gli obiettivi ambientali per l’agricoltura (p.es. l’immissione di prodotti fitosanitari o nitrati nelle acque). La Confederazione propone una serie di misure che si sono dimostrate efficaci nell’ambito degli strumenti esistenti (p.es. la cura delle selve castanili o la manutenzione dei muretti a secco per la qualità del paesaggio). Inoltre, i Cantoni potranno continuare a definire le proprie misure regionali specifiche per il raggiungimento degli obiettivi.
Cpv. 3
Gli obiettivi e le misure sviluppati nell’ambito delle SAR sono finanziati congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, con un contributo federale massimo del 70 per cento dei fondi complessivi stanziati. Il finanziamento restante è assicurato dai Cantoni. L’importo dei rispettivi contributi è fissato dalla Confederazione sulla base della strategia agricola regionale. I Cantoni hanno la possibilità di proporre una ripartizione dei fondi basata sulle necessità d’intervento rilevate nelle SAR. A tal riguardo occorre garantire che gli obiettivi fissati nelle strategie siano raggiunti entro otto anni in tutte e tre le aree tematiche.
Art. 87
Nella rubrica, il termine «principio» è sostituito da «scopo» per chiarire che lo scopo dell’articolo è mostrare quali sono gli obiettivi delle misure di miglioramento strutturale. Gli obiettivi principali dei miglioramenti strutturali finora formulati nell’articolo 87 non riflettono in misura sufficiente gli obiettivi effettivi: per esempio, la lettera a menziona come obiettivo solo la «riduzione dei costi di produzione» ed esclude la competitività in termini di entrate. La lettera c indica un obiettivo che, in termini di importanza e di utilizzo attuale delle risorse (3,1 mio. fr. nel 2016), è più un obiettivo parziale che principale. L’attuale lettera e («promuovere il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d’acqua») non è un obiettivo, bensì una misura per promuovere la biodiversità. Si propone pertanto di adeguare gli obiettivi principali dell’articolo 87 come segue.
La lettera a conterrà l’obiettivo di rafforzare la competitività aziendale sul piano globale, il che, oltre alla riduzione dei costi, comprende anche l’aumento del valore aggiunto e l’ampliamento del margine di manovra imprenditoriale.
L’obiettivo di «migliorare le condizioni di vita» di cui alla lettera b si concentrerà ora sul «miglioramento delle condizioni di lavoro». Secondo la valutazione del CDF, si tratta di un obiettivo importante degli aiuti agli investimenti. Occorre rinunciare a un obiettivo agricolo specifico per