Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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In merito alla lettera d dell’articolo 87a (infrastrutture di base), si sta valutando l’opportunità d’includere la «fornitura alle aziende di un collegamento a banda larga» (parola chiave «accesso digitale») nella categoria di provvedimenti delle infrastrutture di base, poiché è necessario garantire un grado minimo di trasmissione dei dati affinché le aziende, soprattutto nelle zone rurali, possano effettivamente avvalersi delle nuove opportunià nei settori digitalizzazione/smart farming/aministrazione digitale dei dati agricoli. Questa misura è pertanto strettamente connessa anche al quinto obiettivo principale dell’articolo 87 (lettera e: rafforzare le aree rurali).

Queste nuove applicazioni tecnologico-digitali possono a loro volta essere classificate sotto la lettera h (provvedimenti per la promozione di animali da reddito sani e una produzione rispettosa dell’ambiente). Ne sono esempi la gestione digitale delle mandrie ( promozione della salute degli animali), l’uso di robot per la sarchiatura ( risparmio di erbicidi) o la trazione elettrica dei veicoli agricoli ( riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2). Per quanto riguarda la lettera h, va inoltre ricordato che si tratta di sancire esplicitamente per legge i provvedimenti che hanno un impatto positivo sull’ambiente e sulla salute degli animali, come richiesto dal CDF (2015).

La lettera l punta a permettere di sostenere l’elaborazione di strategie agricole regionali secondo l’articolo 76a LAgr e di altri prodotti di pianificazione strategica dello sviluppo rurale, per esempio per salvaguardare a lungo termine e sviluppare ulteriormente le infrastrutture agricole. Questi prodotti di pianificazione non devono necessariamente e direttamente sfociare in progetti di costruzione. Si tratta di creare le basi per la pianificazione interaziendale a lungo termine per lo sviluppo delle aree rurali. La prestazione cantonale per tali piani rimane un requisito obbligatorio per la partecipazione della Confederazione. Il contributo massimo della Confederazione è pari al 50 per cento, indipendentemente dalle zone di produzione interessate (pianura, collina, montagna).

Art. 88

Si opera una distinzione di base tra provvedimenti individuali e collettivi (cfr. art. 87a cpv. 2). L’articolo 88 dovrebbe pertanto stabilire le condizioni per tutti i provvedimenti collettivi. Secondo il capoverso 1, si parla di provvedimenti collettivi se sono interessate almeno due aziende di cui all’articolo 89 o un’azienda d’estivazione o una piccola azienda artigianale che trasforma materie prime agricole.

I provvedimenti collettivi di ampia portata di cui al capoverso 2 sono una forma specifica di provvedimenti collettivi quali la riorganizzazione della proprietà fondiaria (art. 87a cpv. 1 lett. a), le infrastrutture di trasporto agricole (art. 87a cpv. 1 lett. b; cfr. art. 11 e 14 OMSt) o i progetti di sviluppo regionale (PSR; art. 87a cpv. 1 lett. e).

Art. 89 cpv. 1 lett. b, g e h nonché cpv. 3

Tutti i presupposti per i provvedimenti individuali sono elencati in un articolo. La nuova normativa proposta secondo il capitolo 3.1.4.2 (verifica della redditività) sarà attuata nel capoverso 1 lettera b. Il capoverso 1 lettere g e h nonché il capoverso 3 integrano le disposizioni individuali esistenti in materia di coltivazione diretta e diritti di superficie di cui all’articolo 96 capoversi 2 e 3, all’articolo 106 capoversi 1 e 2 lettera c nonché al capoverso 5.

Art. 93

Questo articolo stabilisce i principi per la concessione dei contributi. A causa dell’introduzione dell’articolo 87a, i provvedimenti individuali sostenuti con contributi non sono più disciplinati nell’articolo 93 capoverso 1.

Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza di determinare l’importo dell’aliquota del contributo (attuale art. 95 cpv. 1 e 2). D’ora in poi si menzionerà solo un’aliquota contributiva massima del 50 per cento. Risultano così coperte entrambe le disposizioni attuali di cui all’articolo 95 capoversi 1 e 2. Inoltre, in relazione al versamento dei contributi federali per i miglioramenti strutturali, serve un’adeguata partecipazione finanziaria dei Cantoni (cpv. 4).

Per rimediare a conseguenze particolarmente gravi di eventi naturali straordinari, conformemente al capoverso 4 la Confederazione può continuare ad accordare un contributo supplementare del 20 per cento al massimo, oltre al 50 per cento già previsto (attuale art. 95 cpv. 3).