Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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Abrogazione e modifica del diritto vigente

Legge sulla protezione dei marchi

Alcune disposizioni della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) devono essere adattate in seguito all’istituzione del nuovo sistema di protezione delle denominazioni dei vini, la cui base giuridica è ora l’articolo 16 LAgr, che si applica già alle DOP e alle IGP agricole e forestali. Di conseguenza, all’articolo 27a LPM, che riguarda i marchi geografici, il rimando all’articolo 63 LAgr deve essere eliminato. Pertanto, la lettera b dell’articolo 27a LPM è abrogata. Lo stesso vale per il rimando al Cantone nell’articolo 27b LPM, che va eliminato. Anche la lettera b dell’articolo 27b LPM è pertanto abrogata. Poiché le denominazioni dei vini si basano attualmente sull’articolo 16 LAgr e i vini sono prodotti agricoli trasformati, è opportuno sopprimere anche il rimando esplicito ai vini nell’articolo 50a LPM, che riguarda il registro delle indicazioni geografiche.

Legge sulla protezione delle acque

Art. 12 cpv. 4

Le Camere federali hanno adottato un testo riformulato per la modifica dell’articolo 12 capoverso 4 LPAc. Pertanto tutte le aziende agricole possono essere esonerate dall’obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica se dispongono di un notevole effettivo di animali da reddito, indipendentemente dal fatto che la detenzione di tali animali produca concime di fattoria liquido o solido. Un effettivo notevole rimane invariato se comprende almeno otto unità di bestiame grosso-fertilizzante. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da altre leggi (p.es. i requisiti per l’inquinamento atmosferico, che può essere influenzato dalla liquefazione della pollina). Tuttavia, come in passato, una miscela tra acque di scarico domestiche e concime di fattoria che può essere utilizzata come fertilizzante deve sempre essere prodotta in modo efficace e utilizzata come fertilizzante secondo lo stato dell’arte e nel rispetto dell’ambiente. Lo spargimento di acque di scarico domestiche non sufficientemente miscelate non è ancora consentito. Per poter beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di allacciamento devono essere soddisfatti cumulativamente anche altri requisiti già in vigore (in particolare l’ubicazione nella zona agricola, una capacità di deposito sufficiente, requisiti per la corretta utilizzazione tecnica delle acque di scarico domestiche e del concime di fattoria su superfici utili di proprietà o affittate).

Art. 14 cpv. 2

La soluzione proposta consente un utilizzo del concime di fattoria a scopo energetico più vasto rispetto alla fermentazione già consentita in impianti a biogas, in cui i residui non devono più essere necessariamente utilizzati per scopi agricoli o orticoli. Tuttavia, ciò dovrebbe essere limitato al concime di fattoria che è in eccedenza perché non può essere utilizzato su superfici utili di proprietà o affittate. Le eccedenze temporanee, per esempio perché lo spazio di deposito in inverno è insufficiente, non sono eccedenze di concime di fattoria secondo la legge e non possono essere incenerite.

In primo piano per quanto concerne i possibili nuovi usi energetici vi è la combustione di stallatico equino sotto forma di pellet. È anche possibile incenerire altro concime di fattoria o residui di fermentazione provenienti da impianti a biogas agricoli. L’incenerimento può essere consentito sia per l’agricoltura che per la detenzione commerciale di animali da reddito. Sono rese possibili anche altre tecniche per l’uso energetico, come la carbonizzazione idrotermale. Con lo sviluppo tecnico, altri usi energetici del concime di fattoria liquido potrebbero diventare possibili in futuro, invece della fermentazione in impianti a biogas già effettuata oggi.

Art. 14 cpv. 4

Le disposizioni relative al raggio d’esercizio devono essere abrogate senza sostituzione, anche se la mozione 14.3095 richiede formalmente solo l’abrogazione dell’articolo 24 OPAc, vale a dire la soppressione della regolamentazione uniforme a livello nazionale dell’estensione del raggio d’esercizio. Secondo la motivazione della mozione, tuttavia, la regolamentazione del raggio d’esercizio in quanto tale deve essere abolita, il che è possibile solo con la modifica dell’articolo 14 capoverso 4 LPAc.

La quantità massima di concime di fattoria attualmente autorizzata per ettaro deve essere ridotta da tre unità di bestiame grosso-fertilizzante (UBGF) a due unità e mezzo. Ciò consente di evitare che vengano