Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine
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Art. 146 e 146a
Tale aggiunta deve essere effettuata sulla base della discussione attualmente in corso all’interno dell’UE sul divieto di clonazione di animali destinati alla produzione alimentare. Oltre al divieto di clonazione di animali, saranno vietate anche le importazioni di animali clonati vivi e di alimenti da essi prodotti, come la carne o il latte.
Art. 147
Poiché la base legale per l’Istituto di allevamento equino sarà trasferita nel nuovo articolo 119, l’attuale articolo 147 può essere abrogato.
Art. 170 cpv. 2bis
In linea con l’inserimento della LPN nell’articolo 70a come condizione per l’ottenimento dei pagamenti diretti, anche le disposizioni sulla riduzione e sul diniego dei contributi sono adattate e integrate con la LPN.
Art. 187e
Cpv. 1
I contributi per la qualità relativi a progetti d’interconnessione e quelli per la qualità del paesaggio possono essere versati sino alla fine del 2024 in conformità con il diritto vigente. I progetti d’interconnessione e per la qualità del paesaggio - nuovi o da prolungare - devono pertanto essere limitati fino a tale data. Questa disposizione transitoria aumenta la sicurezza di pianificazione per le aziende e lascia ai Cantoni abbastanza tempo per sviluppare strategie agricole regionali (art. 76a cpv. 2 LAgr).
Cpv. 2
Le DOC esistenti e le menzioni tradizionali, che figurano nell’allegato 3 dell’attuale ordinanza sul vino, continueranno a essere protette per due anni secondo l’attuale articolo 63 LAgr. In questo periodo, le associazioni di produttori possono presentare un elenco degli obblighi per una DOP o un’IGP al fine di mantenere la protezione del nome della vecchia DOC o della menzione tradizionale. Se non viene presentato alcun elenco degli obblighi entro tale termine, la corrispondente DOC o menzione tradizionale perde la sua protezione. Anche nell’Unione europea si è seguita una procedura simile. Una volta che l’elenco degli obblighi è stato presentato all’UFAG, la procedura d’iscrizione sulla base del principio di opposizione comprende un esame che si conclude con l’accettazione o il rifiuto della domanda. Nel corso della procedura d’iscrizione, gli aventi diritto ad utilizzare la denominazione in questione devono poter continuare a utilizzare la DOC o la menzione tradizionale secondo il diritto previgente. Dopo l’iscrizione, i vini che non soddisfano le condizioni per l’utilizzo di una DOP o di un’IGP potranno essere prodotti, imbottigliati ed etichettati secondo la vecchia normativa per un periodo transitorio, in modo che gli operatori del settore possano adattare la produzione di vini DOP o di vini con indicazione geografica tipica ai requisiti dell’elenco degli obblighi della DOP o dell’IGP. La presente proposta di attuazione consente di tener conto delle aspettative del settore che, durante le discussioni preliminari sul progetto, aveva chiesto un tempo sufficiente per apportare gli adeguamenti necessari.
Cpv. 3
I vini con indicazione geografica tipica possono continuare a essere prodotti per un periodo di due anni secondo l’attuale articolo 63 LAgr. Ciò consente ai raggruppamenti di produttori rappresentativi di presentare una domanda di protezione del nome geografico attualmente associato a un vino con indicazione geografica tipica. Il nome geografico può essere nuovamente protetto secondo la procedura d’iscrizione di cui all’articolo 63 e inserito nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.
Cpv. 4
Con la modifica dell’articolo 166 LAgr, che prevede ora un’eccezione per i ricorsi contro le decisioni delle commissioni di ricorso degli organismi di certificazione incaricati del controllo delle designazioni di cui all’articolo 14 LAgr, al momento dell’entrata in vigore della modifica della LAgr occorre specificare quale diritto è applicabile per i procedimenti pendenti.