Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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Art. 106

L’articolo ridefinisce in quali categorie di provvedimenti secondo l’articolo 87a capoverso 1 i provvedimenti individuali sono sostenuti da crediti d’investimento. Secondo l’articolo 87a capoverso 1 lettera g si promuovono gli impianti per le colture speciali e il rinnovo delle colture permanenti. I provvedimenti individuali che rientrano nella categoria promossa secondo l’articolo 87a capoverso 1 lettera g, non sostenuti con crediti d’investimento individuali, sono gli edifici alpestri e gli impianti collettivi nel campo della produzione di energia dalla biomassa (entrambi provvedimenti collettivi).

Tutti gli attuali capoversi dell’articolo 106 possono essere abrogati, in quanto le loro disposizioni materiali sono ora sancite negli articoli 87a, 89 o 105 o possono essere abrogati nel contesto dell’abolizione dei crediti d’investimento per le case d’abitazione (sezione edifici abitativi di cui al capoverso 1 lettera a e al capoverso 4).

Art. 107

L’articolo ridefinisce in quali categorie di provvedimenti secondo l’articolo 87a capoverso 1 i provvedimenti collettivi sono sostenuti da crediti d’investimento. I provvedimenti individuali che rientrano nella categoria promossa secondo l’articolo 87a capoverso 1 lettera g, non sostenuti con crediti d’investimento collettivi, sono gli edifici d’economia rurale (provvedimento individuale); alla lettera k non si sosterrà con crediti d’investimento collettivi il provvedimento individuale edifici e impianti per la diversificazione (provvedimento individuale), ad eccezione degli impianti collettivi nel campo della produzione di energia dalla biomassa.

La possibilità di concedere crediti d’investimento sotto forma di crediti di costruzione corrisponde all’attuale formulazione del capoverso 2.

Art. 107a

La concessione di crediti d’investimento alle piccole aziende artigianali è ora disciplinata negli articoli 107 e 87a capoverso 1 lettera f. La competenza di delegazione al Consiglio federale dell’attuale capoverso 2 figurerà nell’articolo 105 capoverso 7. Di conseguenza, l’articolo 107a può essere integralmente abrogato.

Art. 120

I progetti pilota e dimostrativi possono beneficiare di un sostegno, in particolare secondo gli articoli 11, 77a e b, 116 e 136.

Art. 141

La Confederazione potrà promuovere maggiormente il rilevamento e la valutazione di dati nell’ambito delle misure zootecniche da sostenere, elencate al capoverso 3. In particolare potrà compensare in via sussidiaria la registrazione e la valutazione delle seguenti caratteristiche zootecniche: redditività, qualità dei prodotti, impatto ambientale, salute e benessere degli animali ed efficienza delle risorse. Si tratta di dati sulle caratteristiche selezionate nelle popolazioni considerate. Oltre alla registrazione delle caratteristiche, la promozione riguarda anche un’adeguata analisi statistica al fine di rendere disponibili valori zootecnici affidabili e significativi. Per la tenuta del libro genealogico i contributi per la promozione dell’allevamento sono versati solo se la gestione dei dati per ciascuna specie è centralizzata. A medio termine, ciò dovrebbe favorire una gestione uniforme dei dati per specie e portare quindi a semplificazioni amministrative sia nel settore pubblico che in quello privato.

Anche in futuro sarà escluso da questi contributi l’allevamento di animali transgenici, vale a dire di animali che, oltre ai geni ereditati naturalmente, nel loro genoma (cpv. 5) possiedono stabilmente uno o più geni estranei (transgeni). I capoversi 5 e 6 sono stati ripresi dall’attuale articolo 143 LAgr. Si tratta quindi solo di adeguamenti formali.