Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine
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La determinazione dell’importo dei contributi e dei costi aventi diritto ai contributi (cpv. 5) continuerà ad essere delegata al Consiglio federale. Ciò dovrebbe permettere di differenziare l’importo delle aliquote contributive a seconda del tipo di provvedimento. I provvedimenti individuali di cui all’articolo 89 sono finanziati ad aliquote inferiori rispetto ai provvedimenti collettivi di cui all’articolo 88. Nell’ambito dei provvedimenti collettivi, quelli di ampia portata beneficiano di aliquote contributive più elevate rispetto ai «normali» provvedimenti collettivi.
Il capoverso 6 corrisponde all’attuale capoverso 4.
Art. 94
L’articolo può essere abrogato, dato che i provvedimenti precedentemente disciplinati all’articolo 94 sono ora disciplinati nell’articolo 87a capoverso 1.
Art. 95
L’articolo è abrogato in quanto le disposizioni dei capoversi 1-3 figureranno nell’articolo 93 capoversi 2 e 3.
La disposizione del capoverso 4 non sarà più sancita nella legge. Mentre l’«acquisto dei dati di base» e «la protezione e il ripristino» dopo le intemperie sono attualmente disciplinati solo a livello di ordinanza, il ripristino periodico di opere di bonifica fondiaria è stato finora disciplinato nella legge (attuale art. 95 cpv. 4). Per motivi di uniformità, in futuro tutti e tre i provvedimenti individuali saranno disciplinati a livello di ordinanza (cfr. OMSt, art. 14 cpv. 1 lett. h ( acquisto dei dati di base), alla lettera d ( protezione e ripristino) e al capoverso 3 lettere a-d (ossia i RiP sono sostenuti per i provvedimenti individuali delle categorie di cui all’articolo 87a cpv. 1 lett. b-d).
Art. 96
L’articolo ridefinisce per quali categorie di cui all’articolo 87a capoverso 1 sono sostenuti da contributi i provvedimenti individuali. Quelli che rientrano nella categoria promossa secondo l’articolo 87a capoverso 1 lettera g, non sostenuti con contributi individuali, sono gli edifici alpestri (provvedimento collettivo).
Art. 96a
L’articolo ridefinisce per quali categorie di cui all’articolo 87a capoverso 1 sono sostenuti da contributi i provvedimenti collettivi. La promozione delle piccole aziende artigianali nelle regioni di montagna sarà considerata un provvedimento collettivo. I provvedimenti individuali che rientrano nella categoria promossa secondo l’articolo 87a capoverso 1 lettera g, non sostenuti con contributi collettivi, sono gli edifici d’economia rurale (provvedimento individuale).
Art. 97 cpv. 1
Poiché gli articoli 96 e 96a ridefiniscono con precisione quali provvedimenti sono sostenuti dai contributi, non è più necessario specificare i progetti approvati dal Cantone.
Art. 97a
Questo articolo era stato introdotto nell’ambito della nuova Perequazione finanziaria (NPC). Dato che finora non è stato mai applicato, va abrogato.
Art. 98
Si adegua il rimando all’articolo 87a capoverso 1.
Art. 105
Nell’articolo 105 continuano a figurare i principi che disciplinano la concessione di crediti d’investimento. A causa dell’introduzione dell’articolo 87a, i provvedimenti individuali sostenuti da crediti d’investimento non sono più disciplinati nell’articolo 105, analogamente all’articolo 93.
I capoversi 2-7 includono disposizioni già esistenti negli attuali capoversi 1-4 e nell’articolo 106 capoversi 3 e 5.