Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine
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distribuite quantità eccessive di concime per ettaro e contribuisce a ridurre le perdite di sostanze nutritive. Questo cambiamento non deriva dall’attuazione della mozione 14.3095, ma dalla necessità di ridurre ulteriormente le perdite di sostanze nutritive per raggiungere gli obiettivi ambientali per l’agricoltura. Di conseguenza, nell’ambito del pacchetto di misure per l’iniziativa sull’acqua potabile è stata annunciata la riduzione delle UBGF per ettaro.
Poiché, secondo l’articolo 14 capoverso 8 LPAc, un’UBGF è una quantità di concime e non un animale, all’articolo 14 capoverso 4 primo periodo, si apporta una modifica linguistica nella versione tedesca. Ciò non comporta alcuna modifica dei contenuti. Le versioni francese e italiana corrispondono già al nuovo testo tedesco.
Art. 14 cpv. 6
Riguarda solo il testo francese e italiano.
Art. 14 cpv. 7
Poiché attua le eccezioni ai requisiti per le superfici utili secondo l’attuale disposizione del capoverso 4 sul raggio d’esercizio, questo capoverso diventa obsoleto a seguito dell’abolizione del suddetto capoverso e dunque è abrogato.
Legge sulle epizoozie
Titolo prima dell’art. 1
La prima sezione comprende attualmente la definizione di epizoozie e gli obiettivi della lotta. Dato che si aggiungerà un articolo sullo scopo, il titolo deve essere più generico.
Art. 1a e 1b
Gli attuali articoli 1 e 1a diventano rispettivamente gli articoli 1a e 1b.
Titolo prima dell’art. 11a
Alla sezione IIIa si aggiungerà un articolo (art. 11b). Oltre ai servizi d’igiene veterinaria, le norme di questa sezione riguarderanno anche la rete di competenze e d’innovazione per la salute degli animali. Vengono pertanto considerate eventuali misure volte a rafforzare la salute degli animali. Il titolo della sezione deve essere ampliato in tal senso.
Art. 11a
Siccome l’articolo 11a non sarà più l’unica disposizione della sezione IIIa, è necessaria una rubrica.
Legge sulle foreste
Con la modifica dell’articolo 166 LAgr, che prevede un’eccezione per i ricorsi contro le decisioni delle commissioni di ricorso degli organismi di certificazione incaricati del controllo delle designazioni secondo l’articolo 14 LAgr, la legge sulle foreste (art. 41a LFo) deve essere modificata di conseguenza. L’eccezione di cui sopra si applica anche alla certificazione delle designazioni forestali. A tal fine, al capoverso 2 sono aggiunte le parole «e la protezione giuridica». Con lo stesso spirito, il legislatore deve prevedere che il Consiglio federale possa delegare il controllo delle designazioni forestali ad aziende e organizzazioni private. Per l’attuazione della LAgr è prevista una disposizione corrispondente nell’articolo 180 LAgr.
3.2 Diritto fondiario rurale e sugli affitti agricoli
Il diritto fondiario rurale mira a promuovere e migliorare la proprietà fondiaria rurale quale base di una comunità agricola sana e di un’agricoltura efficiente orientata alla gestione sostenibile del suolo, oltre che a migliorarne la struttura. Occorre inoltre rafforzare la posizione dei gestori indipendenti, compresa quella degli affittuari, nell’acquisizione di aziende e fondi agricoli e contrastare la tendenza ai prezzi eccessivi dei terreni agricoli.
Con le modifiche alla legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11) e alla legge federale del 4 ottobre 1985 sull’affitto agricolo (LAAgr; RS 221.213.2) si vuole tenere conto