Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine
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- possibilità per una persona giuridica contadina di acquistare aziende agricole o fondi agricoli (art. 65a);
- diritto all’utile in caso di successione o vendita di quote a persone giuridiche contadine (art. 28 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 2);
- estensione del diritto di prelazione per i discendenti che coltivano direttamente, in modo che ciò si applichi anche alla partecipazione di maggioranza in una società giuridica contadina (art. 45a);
- estensione del diritto di prelazione per i discendenti di un proprietario di una partecipazione di almeno il 25 per cento al capitale iniziale o sociale;
- eccezione al divieto di divisione materiale per una partecipazione di minoranza a una persona giuridica (art. 60 cpv. 1 lett. j);
- precisazione del cambiamento di proprietà redditizio come acquisto soggetto ad autorizzazione (art. 61 cpv. 3);
- condizioni alle quali è concessa l’autorizzazione all’acquisto di diritti di partecipazione a persone giuridiche (art. 65c) e condizioni alle quali non è richiesta l’autorizzazione per l’acquisto di diritti di partecipazione (art. 62 lett. l);
- disposizioni relative ai negozi giuridici nulli in caso di violazione del divieto di divisione materiale di una partecipazione di maggioranza e di acquisizione illecita di diritti di partecipazione (art. 70);
- condizioni e obblighi che l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni può imporre (art. 72a) e possibilità di revocare le autorizzazioni in caso di inosservanza di tali condizioni e obblighi (art. 71).
- nuovi diritti dell’autorità cantonale preposta al rilascio delle autorizzazioni in caso di acquisto non autorizzato di diritti azionari (art. 83);
- diritto di richiedere una decisione d’accertamento in merito all’acquisizione di diritti di partecipazione e altre fattispecie soggette ad autorizzazione (art. 84 lett. b);
- disposizioni transitorie (art. 95c).
Per alcune rubriche che menzionano le aziende e i fondi agricoli, si sarebbe potuto aggiungere «e diritti di partecipazione a persone giuridiche». Tuttavia, non essendo state ritenute strettamente necessarie, non si è proceduto in tal senso.
Articoli 9a, 28, 41, 45a, 60, 61, 62, 65a, 65c, 70, 72a, 83, 84 e 95c.
3.2.3 Adeguamenti del limite dell’aggravio
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Al fine di proteggere l’agricoltura dal sovraindebitamento, la LDFR prevede che le aziende e i fondi agricoli possano essere gravati da prestiti garantiti da ipoteche solo fino al limite dell’aggravio. Il limite si basa sul valore di reddito, che corrisponde al capitale che può essere remunerato al tasso d’interesse in vigore nel Paese, praticamente senza considerare l’effettivo potenziale di smercio e le competenze del gestore.
Il limite dell’aggravio esistente è rigorosamente applicato dai Cantoni, anche se la legge prevede alcune eccezioni. Ciò limita notevolmente il margine di manovra dei capiazienda con buone idee che hanno un elevato fabbisogno finanziario e che vorrebbero poter iscrivere come ipoteche nel registro fondiario anche importi superiori al 135 per cento del valore di reddito. D’altro canto, il limite dell’aggravio offre alla maggior parte delle aziende chiari vantaggi, come la concessione senza troppa burocrazia di crediti da parte delle banche a condizioni favorevoli.
Normativa proposta
Le disposizioni relative al limite dell’aggravio saranno adeguate. Il limite dell’aggravio va mantenuto. In futuro dovrebbe essere più facile per i creditori superare il limite e concedere crediti alle aziende con investimenti elevati, senza autorizzazione. Di conseguenza, le decisioni d’investimento non dipenderanno più soltanto dal limite dell’aggravio, ma anche dalla redditività degli investimenti. Ciò si traduce in