Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine
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un maggiore margine di manovra imprenditoriale e quindi anche in una maggiore responsabilità per i capiazienda e i creditori.
Un diritto di pegno immobiliare può quindi superare l’importo massimo senza autorizzazione. Tuttavia, tale superamento è possibile solo nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 77 e 78 LDFR. Il creditore e il debitore, e non più l’ufficiale del registro fondiario, saranno responsabili del controllo del rispetto di queste disposizioni.
Anche la necessità del riconoscimento di società cooperative, fondazioni e istituzioni cantonali viene meno senza la richiesta di autorizzazione.
Secondo l’articolo 64 capoverso 1 lettera g LDFR, anche coloro che non sono coltivatori diretti possono acquisire un’azienda o un fondo agricolo nell’ambito di una procedura di realizzazione forzata. L’adeguamento delle disposizioni relative al limite dell’aggravio potrebbe comportare un aumento del numero di aziende o fondi agricoli di proprietà di persone che non sono coltivatrici dirette. Tuttavia, questo rischio è considerato basso. È nell’interesse e nella responsabilità dei gestori contrarre prestiti solo in misura tale da rendere altamente improbabile un fallimento.
Articoli 73, 76-79, 80, 81, 87, 90 cpv. 1 lett. c nonché 91 cpv. 1
3.2.4 Semplificazione amministrativa
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
La LDFR disciplina, tra l’altro, il commercio di aziende e fondi agricoli. Tali norme comprendono disposizioni sulle condizioni alle quali può essere autorizzata la divisione o il frazionamento di aziende o fondi agricoli. Inoltre, la legge contiene anche le norme sul passaggio di proprietà senza autorizzazione e le condizioni generali per il passaggio di proprietà soggetto all’obbligo di autorizzazione.
Negli ultimi vent’anni l’esecuzione della LDFR non è stata praticamente modificata e risulta onerosa per i Cantoni. Gli obiettivi della LDFR possono essere raggiunti anche con un dispendio minore. Per esempio, le norme per l’acquisizione e la divisione non sono armonizzate. Nel suo postulato 15.3284, il Consigliere nazionale Karl Vogler ha chiesto di esaminare la LDFR e la LAAgr al fine d’individuare eventuali semplificazioni amministrative nell’esecuzione. Nel rapporto del 29 marzo 2017 in risposta al postulato, il Consiglio federale ha valutato i possibili sgravi amministrativi, che ora vanno messi in atto.
Normativa proposta
Le seguenti misure contribuiranno all’alleggerimento e alla semplificazione amministrativa:
- il campo di applicazione territoriale e locale della LDFR terminerà al confine della zona edificabile (art. 2 LDFR), a condizione che non vi siano edifici e impianti agricoli sul fondo. Con l’entrata in vigore del piano di zona, la parte del fondo situata in zona edificabile ex lege non rientra più nel campo di applicazione della LDFR. Inoltre, per la divisione dei fondi non è più necessaria un’esenzione ufficiale dal divieto di divisione materiale e di frazionamento (art. 59 lett. e LDFR);
- il raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale deve essere definito in modo uniforme e armonizzato con le disposizioni sui provvedimenti nell’ambito dei miglioramenti strutturali (art. 10 OMSt) e con quelle relative alle comunità aziendali e alle comunità aziendali settoriali (art. 10 e 12 OTerm). Il raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale è fissato a 15 chilometri da una regolamentazione uniforme. L’espressione «raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale» è sostituito in tutta la LDFR (si tratta degli art. 21 cpv. 1, 36 cpv. 2 lett. b, 42 cpv. 2, 47 cpv. 2 lett. b, 49 cpv. 2 n. 1 e cpv. 3 e 63 cpv. 1 lett. d) con l’indicazione della nuova limitazione prevista dalla legge;
- le eccezioni al divieto di divisione materiale e di frazionamento (art. 59 e 60 LDFR) saranno estese al fine di ridurre il dispendio amministrativo;
- le deroghe all’obbligo di autorizzazione per l’acquisto di aziende e fondi agricoli (art. 62 e 65 LDFR) sarà esteso al fine di ridurre il numero di autorizzazioni di acquisto;
- la protrazione dell’affitto dopo una disdetta deve essere limitata a tre anni (art. 27 LAAgr) al fine di ridurre il numero di cause legali a causa del periodo di proroga più breve;