Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine
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adeguato dei fondi agricoli e delle aziende agricole acquistati. I requisiti minimi per la competenza (formazione) devono essere armonizzati con le disposizioni dell’ordinanza sui pagamenti diretti (art. 4 OPD).
Art. 9a
La definizione di persona giuridica contadina che figura in questo nuovo articolo si applica alle società anonime, alle società a garanzia limitata o alle società in accomandita per le quali un azionista o un socio detiene una partecipazione al capitale azionario. Sono definiti i requisiti per la detenzione di partecipazioni maggioritarie, lo scopo dell’azienda, la costituzione dei valori patrimoniali, la detenzione di partecipazioni esclusivamente da parte di persone fisiche e degli organi di queste società. Questo nuovo articolo assicura che le aziende agricole rimangano nelle mani dei coltivatori diretti e che si eviti la speculazione.
Art. 10
Nella definizione del valore di reddito, il tasso di capitalizzazione sarà definito come tasso d’interesse di riferimento, calcolato sulla base di un costo del capitale a lungo termine, ponderato in base al capitale di terzi e proprio.
Art. 18
Il periodo per l’aumento del valore d’imputazione sarà esteso a seconda del tipo di investimento. Per i periodi sono determinanti le durate totali di utilizzazione minime secondo la Guida per la stima del valore di reddito agricolo 2018 per gli edifici e gli impianti o la durata del diritto all’utile dei coeredi di cui all’articolo 28 capoverso 3 LDFR. Siccome il valore di reddito per le colture perenni tiene già conto delle spese totali di costruzione, non è necessario aumentare ulteriormente il valore di reddito per gli investimenti in tali colture. In caso di divorzio, il coniuge che ha partecipato ai rispettivi investimenti avrà una posizione migliore grazie all’estensione dei periodi per i valori d’imputazione.
Art. 21
Il raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale non sarà più menzionato esplicitamente. In conformità con l’articolo 10 OMSt e con gli articoli 10 e 12 OTerm, per motivi di trasparenza per i futuri acquirenti, occorre fissare una distanza uniforme di al massimo 15 chilometri.
Art. 25
Il diritto di acquisto per fratelli e sorelle che non sono eredi è disciplinato in modo analogo alla modifica della disposizione relativa al diritto di prelazione di cui all’articolo 42. L’obiettivo di questo regolamento è rendere interessante la vendita di aziende a terzi.
Art. 28
Il diritto all’utile dei coeredi è esteso alla vendita di diritti di partecipazione a persone giuridiche e si applica anche a persone giuridiche contadine, a condizione che siano imputate a un valore inferiore a quello venale nella linea di successione. Questo diritto all’utile può essere revocato o modificato mediante accordo scritto.
Art. 31
Nel caso del diritto all’utile dei coeredi, spesso le imposte o gli oneri sociali sono esigibili dopo la distribuzione dell’utile e sono interamente a carico dell’agricoltore. Con la precisazione si specifica che tali spese sono già state prese in considerazione nel calcolo del diritto all’utile. Il presente articolo si applica anche in caso di divorzio per il coniuge che deve lasciare l’azienda, se la liquidazione del regime dei beni è avvenuta al valore di reddito e comporta per lui un miglioramento.
Art. 36
Il raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale non sarà più menzionato esplicitamente. In conformità con l’articolo 10 OMSt e con gli articoli 10 e 12 OTerm, per motivi di trasparenza per i futuri acquirenti, occorre fissare una distanza uniforme di al massimo 15 chilometri.
Art. 41