Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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diritto all’utile di cui all’articolo 28 capoverso 3 LDFR. In questo modo il capitale investito viene protetto per una durata di utilizzazione minima.

Il calcolo del diritto all’utile (art. 31 LDFR) viene precisato al fine di migliorarlo.

Ai coniugi verrà concesso un diritto di prelazione sull’azienda (art. 42 LDFR), che prevale su quello di fratelli e sorelle. L’obiettivo di questa misura è consentire, in caso di divorzio, agli ex coniugi non proprietari che sono coltivatori diretti di rilevare l’azienda agricola al valore di reddito, senza che venga fatto valere il diritto di prelazione di fratelli e sorelle. Esso permette inoltre ai proprietari delle aziende agricole di dare ai loro coniugi una quota della loro attività.

Con la precisazione nel CC si stabilisce il momento e il tipo di calcolo del diritto all’utile e della partecipazione al plusvalore. L’obiettivo è creare una situazione di partenza semplice e chiara per le persone interessate e in particolare per gli ex coniugi non proprietari, il che contribuirà a una maggiore certezza del diritto. Anche l’adeguamento nell’articolo 75 LDFR avviene nel contesto della garanzia del diritto all’utile dei coniugi.

Conformemente al rapporto summenzionato, le modifiche mirano a regolamentare in modo semplice e comprensibile le condizioni quadro per le controversie in materia di liquidazione del regime dei beni in caso di divorzio e a rafforzare la posizione degli ex coniugi non proprietari. Queste misure attuano anche le raccomandazioni del Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (Comitato CEDAW) nel caso specifico delle «Donne nell’agricoltura», rivolte alla Svizzera nel 2009 e nel 2016.

 Articoli 18, 31, 42 e 75 LDFR nonché art. 212 CC

3.2.7 Spiegazioni concernenti il disegno di modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale

Art. 1

Le aziende contadine a conduzione familiare hanno una lunga tradizione in Svizzera. Al tempo stesso, si osserva la tendenza a organizzarsi e a collaborare con modalità diverse. In tale contesto, la modifica proposta estende le possibilità per le persone giuridiche. Di conseguenza, l’importanza delle aziende a conduzione familiare diminuisce rispetto al passato e il fatto che la legge si concentri unicamente su questa forma di gestione risulta inadeguato. Alla luce di queste considerazioni, si propone di eliminare dall’elenco degli scopi della legge la promozione delle aziende familiari. Con le modifiche della legge per le persone provenienti da altri settori e le persone giuridiche contadine le aziende si svilupperanno ulteriormente e non saranno più solo classiche aziende contadine a conduzione familiare. Questo figura ora anche nell’articolo sullo scopo. Questa apertura promuove l’innovazione e la competitività del’agricoltura. La formulazione dei presupposti e delle condizioni (p.es. il rispetto del principio della coltivazione diretta) garantisce che tale estensione rimanga coperta dagli obiettivi costituzionali dell’articolo 104 capoverso 3 Cost..

Art. 2

Il campo di applicazione territoriale e locale della LDFR terminerà ai confini con la zona edificabile. Fanno eccezione gli edifici e gli impianti agricoli con il terreno circostante necessario per la gestione se appartengono a un’azienda. Se una particella si trova parzialmente all’interno e all’esterno della zona edificabile, la LDFR si applica solo alla parte al di fuori della zona edificabile. Le superfici non edificate e quelle con fabbricati non agricoli all’interno di una zona edificabile possono quindi essere escluse dall’azienda o dal fondo agricolo senza bisogno di un’autorizzazione.

Art. 9

Con l’estensione delle possibilità di acquisto di aziende e fondi agricoli alle persone giuridiche, la definizione di coltivazione diretta nel diritto fondiario deve essere precisata al fine di ridurre al minimo i falsi incentivi (p.es. promozione dell’agricoltura come hobby). I requisiti imposti (coltivazione diretta, capacità) saranno controllati dalle autorità cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni (organi specializzati in diritto fondiario). Il Consiglio federale potrà definire i requisiti per le singole aziende agricole in termini di coltivazione diretta, in particolare per quanto riguarda la formazione, al fine di garantire un uso