Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine
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- la possibilità di opporsi alla pigione per i fondi agricoli sarà abolita (art. 43 LAAgr) al fine di ridurre il dispendio amministrativo.
Articoli 2, 21 cpv. 1, 36 cpv. 2 lett. b, 42 cpv. 2, 47 cpv. 2 lett. b, 49 cpv. 2 n. 1 e cpv. 3, 59, 60, 62, 63 cpv. 1 lett. d e 65 LDFR nonché articoli 27 e 43 LAAgr
3.2.5 Definizione del valore di reddito
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Il valore di reddito agricolo corrisponde al capitale che può fruttare interessi sui redditi di un’azienda o di un fondo agricolo in gestione corrente al tasso d’interesse medio delle ipoteche di primo grado. Le basi sono determinate in funzione di medie pluriennali.
Finora per le ipoteche di primo grado a tasso variabile sono stati utilizzati i tassi d’interesse pubblicati dalla Banca nazionale svizzera. Dal 2006 questi dati non sono più pubblicati, ragion per cui la legge non può più basarsi su tali valori.
Normativa proposta
Il tasso di capitalizzazione di cui all’articolo 10 LDFR corrisponderà a un tasso ponderato del costo del capitale a lungo termine che terrà conto del capitale di terzi e proprio nonché del rischio settoriale. Il calcolo del tasso di capitalizzazione si basa su metodi economici standard di valutazione delle aziende.
Articolo 10 LDFR
3.2.6 Rafforzamento della posizione dei coniugi
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Il 12 dicembre 2012 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati ha incaricato il Consiglio federale di chiarire e migliorare la protezione economica, sociale e giuridica delle donne che lavorano nell’agricoltura nel quadro della mozione 12.3990 «Donne nell’agricoltura» (stralciata dal ruolo il 12 giugno 2017). Nel rapporto del settembre 2016, il Consiglio federale ha dichiarato che la LDFR si basa su un’immagine agricola tradizionale in cui la famiglia è intesa in senso classico. I coniugi che non sono comproprietari di un’azienda agricola sono tutelati dal diritto successorio se desiderano proseguire l’attività. Tuttavia, è difficile per il coniuge partecipare alla proprietà fondiaria quando è ancora in vita, poiché con qualsiasi alienazione dell’azienda agricola o di una sua quota di solito scatta un diritto di prelazione per fratelli e sorelle (art. 42 LDFR).
È inoltre necessario chiarire gli aspetti che riguardano la liquidazione del regime dei beni in caso di divorzio.
Nella LDFR non esistono disposizioni sulla comunione, in quanto sono generalmente disciplinate dal CC. Nei casi di divorzio in agricoltura, tuttavia, la proprietà fondiaria è di solito parte della liquidazione del regime dei beni. In assenza di disposizioni specifiche nel CC, in caso di divorzio si applicano le norme del CC in combinazione con quelle della LDFR, che però contiene articoli formulati appositamente per le eredità e quindi può comportare svantaggi per l’(ex) coniuge non proprietario. I problemi che ne derivano possono essere risolti con alcune precisazioni nella LDFR. In particolare, in base al diritto vigente, il cofinanziamento d’investimenti aziendali con fondi propri del coniuge non proprietario non è sufficientemente protetto sul lungo periodo. Il valore capitalizzato può essere aumentato in questo caso, ma solo se l’investimento è stato effettuato meno di 10 anni prima.
Normativa proposta
La durata determinante per l’aumento del valore d’imputazione di cui all’articolo 18 capoverso 3 LDFR sarà fissata in funzione della durata dell’investimento. I periodi proposti si basano sui limiti minimi della durata totale di utilizzazione secondo la guida per la stima 2018 o, nel caso dei terreni, sulla durata del