Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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Analogamente al diritto all’utile in caso di successione, anche per il diritto all’utile contrattuale i diritti di partecipazione alle persone giuridiche sono equiparati alle aziende e ai fondi agricoli.

Art. 42

L’introduzione di un diritto di prelazione per i coniugi consente a questi ultimi di partecipare alla proprietà. Permette inoltre ai coniugi coltivatori diretti di rilevare l’azienda agricola in caso di divorzio, senza che ciò comporti il diritto di prelazione per fratelli e sorelle.

La limitazione del diritto di prelazione per fratelli e sorelle da 25 a 10 anni e la soppressione del diritto di prelazione dei figli di fratelli e sorelle offrono un margine di manovra più ampio ai proprietari di aziende agricole con conseguente maggiore offerta di aziende sul mercato e quindi maggiori opportunità di acquistare aziende al di fuori della cerchia familiare.

Resta valido il diritto all’utile di cui all’articolo 31 seg. LDFR.

Art. 45a

Se una perosna giuridica contadina vende un’azienda agricola, i parenti di un azionista di maggioranza non possono far valere un diritto di prelazione secondo il diritto vigente, poiché non sussiste alcun rapporto di parentela con la persona giuridica. Tuttavia, ai discendenti che coltivano direttamente deve essere concesso un diritto di prelazione per le aziende agricole se tali attività costituiscono il patrimonio principale della società e se esiste una partecipazione maggioritaria.

Nel caso in cui più persone che coltivano direttamente costituiscano una persona giuridica contadina e nessuna di esse detenga una partecipazione maggioritaria, dovrebbe essere sufficiente una partecipazione minoritaria qualificata di almeno un terzo. In caso di più diritti di prelazione dello stesso rango si applica l’articolo 46 LDFR.

Art. 47

Il raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale non sarà più menzionato esplicitamente. In conformità con l’articolo 10 OMSt e con gli articoli 10 e 12 OTerm, per motivi di trasparenza per i futuri acquirenti, occorre fissare una distanza uniforme di al massimo 15 chilometri.

Art. 49 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 n. 1

In analogia all’abolizione del diritto di prelazione per i figli di fratelli e sorelle secondo gli articoli 25 e 42, viene soppresso anche il diritto di prelazione sulle quote di comproprietà per i figli di fratelli e sorelle. Come illustrato negli articoli 25 e 42, ciò dovrebbe contribuire ad aumentare l’offerta di aziende sul mercato.

Il raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale non sarà più menzionato esplicitamente. In conformità con l’articolo 10 OMSt e con gli articoli 10 e 12 OTerm, per motivi di trasparenza per i futuri acquirenti, occorre fissare una distanza uniforme di al massimo 15 chilometri.

Art. 59

A causa della limitazione del campo di applicazione nell’articolo 2 LDFR, per le particelle e per le porzioni di esse non edificate non è necessaria una deroga al divieto di divisione materiale e di frazionamento (art. 59 lett. e).

Dopo la modifica della legge federale dell’11 dicembre 2009 sulla protezione delle acque, l’acquisto di fondi agricoli o di parti di essi da parte del Cantone o di un Comune per la protezione dalle inondazioni, la rivitalizzazione dei corsi d’acqua, la costruzione di impianti di compensazione o di pompaggio per le centrali idroelettriche e la sostituzione in natura per tali esigenze non è più subordinato al rilascio di un’autorizzazione. L’elenco delle deroghe all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 62 LDFR è stato ampliato con la lettera h. Oggi, per questa acquisizione deve ancora essere concessa una deroga al divieto di divisione materiale e di frazionamento secondo l’articolo 60 capoverso 1 lettera h. Con l’introduzione di una lettera f nell’articolo 59 LDFR in deroga al divieto di divisione materiale e di frazionamento, in futuro si potrà rinunciare a tale autorizzazione.

Art. 60