Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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Cpv. 1 lett. f

Oggi un affittuario di un’azienda agricola può ottenere un diritto di superficie su una particella dell’azienda agricola. Non è chiaro se questo principio possa essere applicato anche all’affittuario di una particella. In considerazione degli sviluppi nei settori della pianificazione del territorio e della protezione del paesaggio, il gestore di un’azienda agricola dovrebbe avere la possibilità di costruire un edificio agricolo anche su una particella affittata in base al diritto di superficie. La norma modificata si applica anche al diritto di superficie riferito alle piante, ma solo se gli aventi diritto alle piante sono anche affittuari del terreno. Sebbene la semplificazione amministrativa risultante da questa misura sia limitata, il Consiglio federale ne raccomanda l’attuazione nel suo rapporto in risposta al postulato Vogler (15.3284).

Cpv. 1 lett. j

La separazione e la vendita di una partecipazione di minoranza in una società anonima o di un certificato azionario sono equiparate a una divisione materiale di una parte di azienda. Per la creazione di una partecipazione di minoranza fino a un terzo viene introdotta una nuova eccezione al divieto di divisione reale. Il divieto di divisione materiale si applica solo alle partecipazioni di maggioranza. All’atto della separazione, spetta all’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni verificare che i coltivatori diretti continuino a detenere una partecipazione di maggioranza di due terzi nella SA o nella Sarl anche dopo la scissione. L’acquisto (acquisto, donazione, successione, ecc.) di tali partecipazioni di minoranza è soggetto all’obbligo di ottenere un’autorizzazione all’acquisto, salvo deroga secondo l’articolo 62 LDFR.

Art. 61 cpv. 3 e 4

Il capoverso 3 integra la definizione del trasferimento economico della proprietà con l’acquisto di quote azionarie di una persona giuridica contadina e crea in tal modo una maggiore certezza del diritto.

Il capoverso 4 sarà inserito per attuare la mozione Abate 17.4203. La mozione trasmessa da entrambe le Camere chiede che nella LDFR si specifichi un periodo massimo di validità per le autorizzazioni di acquisto rilasciate sulla base dell’articolo 61 e seguenti della LDFR per l’acquisto di fondi agricoli. Il regime proposto prevede che l’autorizzazione scada qualora l’acquisto non avvenga entro un anno. Occorre notare che la concessione di un diritto d’acquisto non equivale a un acquisto e quindi non è soggetta ad autorizzazione.

Art. 62

Lett. b

In relazione alla soppressione del diritto di prelazione dei figli di fratelli e sorelle per facilitare l’ingresso da altri settori, anche i figli di fratelli e sorelle non devono più figurare in questa disposizione. In futuro essi dovranno essere trattati come non eredi per quanto riguarda le autorizzazioni di acquisto.

Lett. i-l

Il catalogo delle fattispecie per le quali non è richiesta alcuna autorizzazione per l’acquisto di aziende o fondi agricoli è esteso ai seguenti ambiti:

- diritto di superficie riferito alle piante su aziende o fondi agricoli

- scambio di fondi agricoli e di parti di essi allo scopo di migliorare i raggruppamenti di terreni

- vendita di edifici agricoli con terreno annesso a proprietari di aziende agricole o fondi limitrofi

- acquisizione dei diritti di partecipazione a una SA o SAc fino a un terzo del capitale azionario o, nel caso di una Sagl, fino a un terzo del capitale iniziale (partecipazione minoritaria)

Le prime tre estensioni delle eccezioni riducono il dispendio amministrativo delle autorità preposte all’esecuzione. Per queste fattispecie non è più necessaria né un’autorizzazione di parcellizzazione né un’autorizzazione di acquisto. Il quarto ampliamento riguarda la possibilità di acquisire senza autorizzazione pacchetti azionari di minoranza per un massimo di un terzo del capitale iniziale di una SA, Sagl o SAc.

Art. 63 cpv. 1 lett. d

Il raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale non sarà più menzionato esplicitamente. In conformità con l’articolo 10 OMSt e con gli articoli 10 e 12 OTerm, per motivi di trasparenza per i futuri