Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine
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acquirenti, occorre fissare una distanza uniforme di al massimo 15 chilometri. La limitazione della distanza sarà applicata anche agli acquirenti che non hanno un’azienda agricola. Ciò significa che tutte le aziende agricole saranno trattate allo stesso modo, a prescindere dal fatto che siano o meno un’attività agricola.
Art. 65 cpv. 2
L’acquisto di fondi agricoli da parte di enti pubblici o dei rispettivi istituti per la protezione dalle inondazioni, la rivitalizzazione dei corsi d’acqua, la costruzione di bacini di compensazione e di pompaggio per le centrali idroelettriche e la sostituzione in natura per tali esigenze non sottostanno più al limite di prezzo, poiché non è più necessaria un’autorizzazione per questi scopi (art. 62 lett. h LDFR). L’acquisto di fondi agricoli come sostituzione in natura è invece soggetto all’autorizzazione di acquisto e quindi al limite di prezzo in caso di realizzazione di un’opera secondo i piani della legislazione sulla pianificazione del territorio. Ne consegue una disparità giuridica di trattamento per quanto riguarda l’acquisto di una sostituzione in natura mediante trattativa privata. L’aggiunta proposta all’articolo 65 mantiene, ma agevola, l’obbligo di autorizzazione dell’acquisto.
Art. 65a
L’acquisto di fondi agricoli o di aziende agricole da parte di persone giuridiche contadine può essere autorizzato se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9a.
Art. 65b
Per consentire l’ingresso in agricoltura di nuove forme di cooperazione e promuovere in tal modo una maggiore varietà di forme di organizzazione e innovazione nel settore agricolo, le società cooperative, le associazioni e le fondazioni potranno acquistare aziende e fondi agricoli. In questa lettera si definiscono i requisiti da rispettare. La maggior parte dei membri o dei soci deve soddisfare la condizione della coltivazione diretta, ossia deve anche gestire personalmente l’azienda. Inoltre, le principali disposizioni statutarie devono riguardare l’esercizio di attività agricole secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAgr. Conformemente all’articolo 2 lettera f della legge sulla fusione (LFus), per soci si intendono anche i membri di associazioni e i soci di società cooperative. In caso di acquisto di aziende o fondi agricoli da parte di fondazioni e associazioni, per prevenire abusi è necessaria l’iscrizione nel registro di commercio. I membri del più alto organo di fondazione (di solito il consiglio di fondazione) sono iscritti nel registro di commercio secondo il diritto vigente. Ciò consente di controllare l’obbligo di coltivazione diretta richiesto.
Art. 65c
Nell’ambito delle precisazioni delle possibilità di acquisto di aziende o fondi agricoli da parte di persone giuridiche, è necessario stabilire a quali condizioni gli acquirenti che sono coltivatori diretti possono acquistare certificati azionari di una persona giuridica contadina, onde garantire che i principi della coltivazione diretta e della destinazione agricola siano rispettati anche con le persone giuridiche. I requisiti dell’articolo 63 LDFR, in particolare quelli relativi al limite di prezzo, devono essere applicati anche all’acquisto di diritti di partecipazione.
Art. 70
La modifica mira a estendere la conseguenza di nullità alla violazione del divieto di divisione materiale in una partecipazione maggioritaria (art. 4 cpv. 2 LDFR) e all’acquisizione di diritti di partecipazione.
La conseguenza di nullità si riferisce a transazioni giuridiche di diritto privato, per esempio al contratto di acquisto di azioni. La nullità non concerne le decisioni di diritto amministrativo, che vanno revocate se le condizioni sono soddisfatte (art. 71 e 72a LDFR).
Art. 72a
L’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni deve garantire il rispetto delle condizioni per l’acquisto di aziende e fondi agricoli da parte di persone giuridiche dopo la data di acquisto. A tal fine, può imporre requisiti e condizioni specifici. Secondo la lettera d del nuovo articolo, ogni trasferimento di diritti di partecipazione deve essere notificato all’autorità cantonale preposta al rilascio delle autorizzazioni. La persona giuridica o il suo organo direttivo o amministrativo supremo hanno l’obbligo di notifica. Esso