Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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sussiste anche nei casi previsti dall’articolo 62 LDFR in cui il passaggio di proprietà può avvenire senza autorizzazione (p.es. per successione o divisione del patrimonio). Le società cooperative, le associazioni e le fondazioni non hanno diritti di partecipazione che possano tradursi nel controllo della società. Pertanto, secondo l’articolo 65b LDFR, per l’acquisto di fondi/aziende non è necessaria alcuna disposizione analoga.

L’autorità competente ad accordare l’autorizzazione potrà revocare la propria decisione se le condizioni e i requisiti associati all’autorizzazione non sono più soddisfatti. L’autorità disporrà di maggiori poteri discrezionali («può»). Non tutte le violazioni di una condizione o di un requisito comportano la revoca delle autorizzazioni. Per esempio, la violazione dell’obbligo di notifica (art. 72a cpv. 1 lett. d), non comporta la revoca se le condizioni di cui agli articoli 65a e 65c risultano ancora soddisfatte.

Art. 73 cpv. 1

Si tratta di una modifica redazionale.

Art. 75 cpv. 1 lett. e

Con l’adeguamento, i diritti sull’utile dei coniugi sono equiparati a quelli dei coeredi e degli alienanti.

Art. 76

Tenendo conto dell’obiettivo di conferire ai gestori maggiore potere decisionale, è possibile creare un diritto di pegno immobiliare per garantire un credito anche se l’aggravio massimo viene superato. Tale superamento potrà avvenire senza autorizzazione. In questo caso, si dovranno comunque rispettare le condizioni di cui agli articoli 77 e 78 LDFR. Tuttavia, il rispetto di queste disposizioni sarà di competenza dei creditori e non più dell’ufficio del registro fondiario. Chiunque potrà contrarre prestiti e pertanto si applicano a tutti le stesse condizioni.

Anche la necessità del riconoscimento di società cooperative, fondazioni e istituzioni cantonali viene meno senza la richiesta di autorizzazione.

Art. 77 cpv. 3

In futuro, solo i creditori dovranno garantire che i prestiti siano utilizzati per lo scopo specificato. Essendo esonerata dall’approvazione di prestiti che superano il limite dell’aggravio, l’autorità è esonerata anche dall’obbligo di controllarli.

Art. 78 cpv. 3

Modifica redazionale e soppressione della validità, nonché soppressione del passo che menziona l’autorità d’esame, in quanto si prevede che quest’ultima non effettui più esami o non rilasci più autorizzazioni secondo l’articolo 76 capoverso 2 (vecchio).

Art. 79

Questo articolo diventa obsoleto a causa della modifica dell’articolo 76 LDFR ed è pertanto abrogato.

Art. 81 cpv. 1

Nell’ambito della nuova regolamentazione dei mutui garantiti da pegno devono essere disciplinati anche i compiti dell’ufficiale del registro fondiario (adeguamento del limite dell’aggravio).

Art. 83

L’autorità potrà intervenire anche d’ufficio se viene a conoscenza di un acquisto non autorizzato di diritti di partecipazione (acquisto disciplinato nell’art. 65c.)

Art. 84

Sarà possibile richiedere una decisione di accertamento su questioni di diritto pubblico relative ai diritti di partecipazione di persone giuridiche. Tuttavia, è sempre necessario un interesse degno di protezione, come si evince dai principi generali del diritto amministrativo.

A seguito della modifica delle disposizioni relative al limite dell’aggravio, in base alle quali il limite non è più fissato dalle autorità, non è necessaria una determinazione in questo settore (lett. a).