Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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Art. 87

In caso di partecipazione maggioritaria secondo l’articolo 4 capoverso 2 LDFR, sussiste il diritto di prelazione sui diritti di partecipazione (art. 4 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 42 LDFR). Anche la persona avente diritto al diritto di prelazione deve pertanto poter richiedere una stima del valore di reddito (cpv. 3 lett. b).

A seguito della modifica dell’articolo 76 LDFR, il capoverso 3 lettera c è modificato.

Le nuove disposizioni sulle persone giuridiche e la stima del valore di reddito da parte di esperti comportano alcune modifiche; la società sarà inoltre informata dei nuovi valori di reddito (cpv. 4).

Art. 88 cpv. 2 e art. 90 cpv. 2

Si prevede che la responsabilità inerente la LDFR passerà dal DFGP al DEFR a partire dal 1° gennaio 2019. Di conseguenza, nelle corrispondenti sezioni, il rimando al DFGP deve essere sostituito con un rimando al DEFR e le ordinanze organizzative dei due dipartimenti così come l’ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR) saranno modificate nell’ambito del prossimo pacchetto di ordinanze della politica agricola.

Art. 90 cpv. 1 lett. c

Con la modifica dell’articolo 76, le autorità cantonali non devono più decidere in merito al superamento del limite dell’aggravio.

Art. 91

In questo caso, il campo d’intervento del Consiglio federale deve essere adeguato alle decisioni relative alle norme di delega.

In seguito alla modifica dell’articolo 76 LDFR, le società cooperative, le fondazioni di diritto privato e gli istituti cantonali non sono più riconosciuti. Pertanto, il capoverso 3 sulla competenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia non è più applicabile in questo settore.

Art. 95c

Con l’entrata in vigore della LDFR, il 1° gennaio 1994, il legislatore ha introdotto disposizioni transitorie per il diritto privato e per le altre disposizioni. Per le successive revisioni della LDFR sono state create solo alcune disposizioni transitorie. Per garantire la chiarezza e la certezza del diritto, in vista della prossima revisione della LDFR occorre creare una corrispondente disposizione transitoria.

Modifica di altri atti normativi

Art. 212 cpv. 3 del Codice civile

La modifica chiarisce che il diritto all’utile o la partecipazione al plusvalore sono determinati al momento della liquidazione del regime dei beni. Essa precisa inoltre le modalità di calcolo in materia di regime dei beni. A tal fine si fa riferimento alla LDFR, in cui l’utile è definito nel contesto del diritto all’utile dei coeredi.

3.2.8 Commento al disegno di modifica della legge federale sull’affitto agricolo

Art. 27 cpv. 1 e 4

La durata della protrazione dell’affitto è limitata a tre anni. Questa disposizione figurerà nel nuovo capoverso 1. Siccome, a causa della nuova durata fissa della protrazione dell’affitto, il giudice non avrà più alcun potere discrezionale nel determinare la proroga, il capoverso 4 è abrogato.

Art. 37

Attualmente, il fitto agricolo si applica ai terreni, agli edifici d’economia rurale e all’abitazione del capoazienda. Il fitto di queste abitazioni è notevolmente inferiore che può essere ottenuto in base al diritto di locazione. D’ora in poi il fitto agricolo sarà limitato alle aziende, al terreno e agli edifici d’economia rurale. Per l’abitazione del capoazienda può quindi essere richiesto un canone usuale. L’obiettivo è rendere