Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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dei pagamenti diretti totali per unità standard di manodopera (USM) e la graduazione in funzione della superficie. Per motivi di politica sociale, è previsto un importo massimo di 250 000 franchi per azienda per i pagamenti diretti. Per le comunità aziendali, tale limite deve essere moltiplicato per il numero di aziende che fanno parte della comunità.

 Esigenze relative alla formazione (art. 4 OPD): a causa della crescente complessità delle sfide

nella gestione aziendale, in futuro tutti i nuovi beneficiari di pagamenti diretti dovranno aver seguito una formazione professionale superiore. Ciò significa che dovranno aver superato almeno l’esame di professione nel campo professionale «agricoltura e professioni agricole» (attestato professionale).

Miglioramenti strutturali

 Ulteriore sviluppo dei provvedimenti nell’ambito dei miglioramenti strutturali (art. 87 e 87a LAgr):

occorre rivedere gli obiettivi e le misure nel settore degli aiuti agli investimenti e completarne il contenuto. La Confederazione dovrebbe essere in grado di concedere aiuti agli investimenti anche per tecnologie innovative al fine di ridurre gli impatti ambientali negativi (p.es. macchinari e attrezzature rispettose delle risorse). La Confederazione valuta inoltre se l’attuale capacità di trasmissione dei dati sia sufficiente per l’uso di queste tecnologie o se in futuro sarà necessario ampliarla analogamente a quanto avviene per altre infrastrutture di base.

 Verifica della redditività degli aiuti agli investimenti (art. 89 LAgr): in presenza di un’esplicita

richiesta di redditività degli aiuti agli investimenti, le attività d’investimento delle aziende devono essere maggiormente orientate al miglioramento dei risultati economici. Gli aiuti agli investimenti vanno concessi solo se il richiedente è in grado di rimborsare l’intero capitale di terzi dell’azienda entro 30 anni, utilizzando un metodo di gestione adeguato alle condizioni locali.  Abolizione degli aiuti agli investimenti per la costruzione di abitazioni agricole (art. 106 LAgr):

attualmente la Confederazione sostiene l’edilizia abitativa in agricoltura con crediti d’investimento (prestiti senza interessi), in quanto il finanziamento è limitato a causa dei limiti imposti dal diritto fondiario rurale. Questo regime speciale per gli agricoltori rispetto agli artigiani o ai privati deve essere abolito. Al fine di facilitare il finanziamento, occorre adeguare anche il limite dell’aggravio nella LDFR.

Diritto fondiario rurale e sugli affitti agricoli

 Consentire l’ingresso nell’agricoltura da altri settori (segnatamente art. 42 e 65b LDFR e art. 37-

39 LAAgr): per aumentare l’offerta di aziende agricole e di fondi, è necessario ridurre il periodo durante il quale si può far valere il diritto di prelazione per fratelli e sorelle ed è necessario eliminare il diritto di prelazione per i loro figli. Inoltre, dovrebbe essere possibile l’acquisto di terreni da parte di associazioni, fondazioni e società cooperative, a condizione che le gestiscano direttamente. Per quanto riguarda la legge federale sull’affitto agricolo, si propone di rendere l’affitto di intere aziende altrettanto interessante quanto l’affitto particella per particella.

 Rafforzamento della posizione dei coniugi (segnatamente art. 18, 31 e 42 LDFR e art. 212 CC):

si dovrebbe migliorare la tutela giuridica dei partner che lavorano in agricoltura (in particolare le donne). Occorre introdurre un diritto di prelazione per il coniuge non proprietario coltivatore diretto e un diritto di prelazione più vincolante per i fratelli e le sorelle del proprietario coltivatore. Inoltre, in caso di divorzio, si deve tener conto maggiormente degli investimenti effettuati e la certezza del diritto per i coniugi non proprietari deve essere rafforzata con una precisazione nel CC.

 Miglioramento del diritto di acquisto delle persone giuridiche contadine (segnatamente art. 9a,

28, 41, 45a, 60, 65a, 65c e 72a LDFR): le aziende agricole devono poter costituire persone giuridiche per migliorare le loro possibilità di finanziamento e ridurre i rischi finanziari. Uno dei presupposti è che i coltivatori diretti detengano una partecipazione maggioritaria e che abbiano come destinazione principale la produzione agricola secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAgr.

 Adeguamento della definizione di valore di reddito (art. 10 LDFR): il tasso di capitalizzazione

dovrebbe corrispondere a un tasso di costo del capitale ponderato a lungo termine che tenga conto del capitale proprio e di terzi dell’impresa nonché del rischio del settore. Il calcolo del tasso di capitalizzazione si basa sui metodi di valutazione delle aziende abitualmente in uso nell’economia.