Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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Normativa proposta

Le misure del titolo secondo capitolo 1, titolo quinto, titolo sesto, nonché titolo settimo capitolo 4 LAgr devono essere applicate alla produzione di tutti gli organismi viventi (p.es. pesci, insetti, alghe) purché idonei per la produzione di derrate alimentari e alimenti per animali (art. 3 cpv. 3 LAgr)38. Questa modifica crea inoltre la base per disciplinare l’acquacoltura nell’ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (ordinanza sull’agricoltura biologica; RS 910.18). Ciò significa che la produzione dell’acquacoltura biologica può essere aperta anche ai produttori svizzeri in caso di aumento della domanda. L’inclusione dell’acquacoltura nell’ordinanza sull’agricoltura biologica è necessaria anche per completarne l’equivalenza con i regolamenti in materia di prodotti biologici vigenti in altri Paesi (p.es. Canada e UE).

 Articolo 3 capoverso 3

3.1.2 Produzione e smercio (titolo secondo LAgr)

3.1.2.1 Misure di solidarietà, designazione e promozione dello smercio

Regolamentazione attuale e necessità d’intervento

Al momento dell’introduzione dell’articolo 9 LAgr, il 1° gennaio 1999, le misure di solidarietà dovevano essere messe in pericolo dalle aziende che non vi partecipavano, affinché il Consiglio federale potesse estenderle anche ai non membri. Questo requisito è stato attenuato con la PA 2007, introducendo il cosiddetto pericolo potenziale nell’articolo 9 capoverso 1 LAgr con effetto al 1° gennaio 2004. Un’eventuale messa in pericolo di una misura di solidarietà era quindi sufficiente per il Consiglio federale per estenderla ai non membri. A sostegno di tale modifica si era addotto che senza condizioni quadro statali non si sarebbe potuto escludere che le aziende beneficiassero di misure di solidarietà senza parteciparvi in prima persona o senza sostenerne i costi. Questi cosiddetti «utilizzatori di frodo» avrebbero quindi potuto portare alla desolidarizzazione di tutti coloro che partecipavano alle misure congiunte. Con la PA14-17 il pericolo potenziale è stato nuovamente eliminato ripristinando la formulazione del 1999. Nella PA14-17 il Parlamento ha dunque inasprito nuovamente i requisiti per le misure di solidarietà.

Il 22 novembre 2017, in occasione dell’ultima estensione delle misure di solidarietà ai non membri, il Consiglio federale ha applicato requisiti relativamente blandi per la pericolosità. Le misure di solidarietà delle organizzazioni sono state estese anche ai non membri che hanno un grado di organizzazione molto elevato e sono quindi meno a rischio. L’attuale esecuzione dell’articolo 9 LAgr non è pertanto pienamente conforme alla base legale e palesa la difficoltà nel distinguere tra una minaccia reale e una potenziale nei singoli casi. Occorre aumentare la prevedibilità e la certezza del diritto per tutte le parti interessate. Nell’ottica di una migliore valutazione del pericolo per la misura di solidarietà e di una maggiore certezza del diritto, la nozione di pericolo dovrebbe essere descritta più precisamente nell’ordinanza del 30 ottobre39 2002 sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori (OOCOP). Entrano in considerazione i seguenti criteri: l’organizzazione deve dimostrare che l’attuazione della misura senza i contributi dei non aderenti è a rischio. Deve redigere un bilancio in cui figurino i contributi versati dai membri e i contributi mancanti. Il pericolo deve essere dimostrato a livello della catena del valore direttamente interessata dall’attuazione della misura di solidarietà.

L’articolo 9 LAgr è importante anche per le DOP e le IGP; il postulato Bourgeois40 ha invitato il Consiglio federale da un lato ad analizzare le basi legali pertinenti in Svizzera e nell’Unione europea (UE) in materia di gestione dell’offerta di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP), dall’altro a valutarne l’attuazione sulla base del diritto pubblico e privato, in Svizzera e negli Stati membri dell’UE. Muovendo da questa analisi, nel rapporto del Consiglio federale

38Sono comprese anche le acquacolture (cfr. rapporto dell’UFAG del 19.09.2017 su pesci e agricoltura, disponi-

bile soltanto in tedesco Bericht Fische und Landwirtschaft des BLW).

39 RS 919.117.72

40 (16.3050) «Gestione dell’offerta di formaggi a denominazione di origine negli Stati membri dell’Unione europea»