Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 61Fedlex · Rapporto esplicativo
3.1.2.3 Supplementi nell’economia lattiera
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Dal 1° giugno 2007 il commercio di formaggio tra la Svizzera e l’UE è esente da dazi doganali. Il livello di protezione doganale resta invece ancora parzialmente elevato per gli altri latticini. La Confederazione compensa la diversa protezione doganale con i supplementi per il latte trasformato in formaggio versati in Svizzera. Inoltre, con i supplementi per il foraggiamento senza insilati, sostiene la produzione di specialità casearie a base di latte crudo. Attualmente entrambi i supplementi sono versati alle aziende di trasformazione del latte, che sono tenute a trasferirli ai produttori di latte con scadenze mensili.
In alcuni casi l’attuale supplemento per il latte trasformato in formaggio, fonte di falsi incentivi, induce a produrre formaggio con un quarto di grasso a basso valore aggiunto. Con la crescente concentrazione nel commercio del latte, anche l’amministrazione del sistema sta diventando sempre più onerosa. Parallelamente è in calo la produzione di latte ottenuto senza somministrare insilati agli animali, fondamentale per la produzione di formaggio a elevato valore aggiunto a base di latte crudo, poiché i costi per la conservazione del foraggio nel caso di foraggiamento senza insilati sono più elevati.
Il capitolo 2 LAgr (economia lattiera) si applica solo al latte vaccino. Il Consiglio federale può tuttavia applicare singole disposizioni anche al latte di capra e di pecora, in particolare i supplementi per il latte trasformato in formaggio e i supplementi per il foraggiamento senza insilati. La liberalizzazione del commercio caseario con l’UE vale tuttavia anche per la mozzarella di bufala. Negli ultimi anni l’importazione di questo prodotto è aumentata e quindi è sempre più in concorrenza con la mozzarella di bufala svizzera, di conseguenza è opportuno applicare questi due supplementi anche al latte di bufala.
Normativa proposta
Il supplemento per il foraggiamento senza insilati deve essere raddoppiato e versato direttamente ai produttori di latte in modo da aumentare l’incentivo a produrre latte senza somministrare insilati agli animali. Si prevede che questo supplemento non sarà più limitato alla materia prima trasformata in formaggio, ma che sarà esteso a tutto il latte ottenuto senza insilati commercializzato dalle aziende gestite tutto l’anno. Tale supplemento non si applica al latte proveniente dalle aziende d’estivazione. Il dispendio amministrativo per distinguere il latte prodotto durante i mesi estivi a seconda delle aziende di pianura dove le vacche stanno durante l’inverno, sarebbe troppo grande. Per finanziare l’aumento del supplemento per il foraggiamento senza insilati, il supplemento per il latte trasformato in formaggio deve essere ridotto dell’importo corrispondente, il che riduce l’incentivo a produrre formaggio a minore valore aggiunto. Il supplemento per il latte commerciale, che sarà accordato dopo la soppressione, nel 2019, dei contributi all’esportazione per i prodotti agricoli trasformati, deve rimanere invariato.
A partire dal 2022 il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati devono essere accordati anche per il latte di bufala, il che richiede un’integrazione nell’articolo 28 capoverso 2 LAgr. Le risorse per questi due supplementi rimangono invariate.
Articolo 28 capoverso 2, articolo 38 capoverso 2 e 2bis, articolo 39
3.1.2.4 Contributo al controllo del latte
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Nell’impiego di derrate alimentari, la garanzia dell’igiene è fondamentale (cfr. art. 10 della legge sulle derrate alimentari44). Nel caso dei prodotti agricoli le prescrizioni in materia di qualità sono necessarie anche per rispettare gli obblighi e le norme internazionali che sono essenziali per l’agricoltura svizzera. Questo garantisce la qualità dei prodotti ed evita eventuali ostacoli alle esportazioni. Le disposizioni
44 RS 817.0