Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/82: Iv.pa. 18.441 «Controprogetto indiretto all'iniziativa sul congedo di paternità» · 15 pagine

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La normativa europea non prevede un’armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale dei singoli Stati membri, che possono stabilirne autonomamente le modalità tenendo conto dei principi di coordinamento del diritto europeo. Secondo il regolamento n. 883/2004 la Svizzera è tuttavia tenuta a trattare i cittadini di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato AELS come i cittadini svizzeri (art. 4 R 883/2004). Deve quindi accordare loro prestazioni in caso di maternità e, di conseguenza, dovrebbe farlo anche in caso di paternità, sempre che detti cittadini soddisfino le condizioni necessarie, eventualmente tenendo conto dei periodi assicurativi corrispondenti maturati in uno Stato dell’UE o dell’AELS (art. 6 R 883/2004).

6 Basi legali

6.1 Costituzionalità

Le modifiche della LIPG proposte volte a introdurre un’indennità di paternità si fon-

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dano sull’articolo 116 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.) . Questa disposizione non definisce né il genere né l’ampiezza della prestazione assicurativa in caso di maternità lasciando così al legislatore un ampio margine di manovra. La base costituzionale copre un’ampia gamma di possibili prestazioni, comprese per esempio quelle in caso di paternità.

Per quanto concerne le modifiche del Codice delle obbligazioni, esse si fondano sugli articoli 110 capoverso 1 lettera a e 122 Cost. L’articolo 110 capoverso 1 lettera a conferisce alla Confederazione un’ampia competenza di emanare disposizioni nel settore della protezione dei lavoratori e delle lavoratrici e l’articolo 122 fa lo stesso nel settore del diritto civile.

Tutte le modifiche di legge proposte dalla Commissione sono conformi alla Costituzione.

6.2 Forma dell’atto

L’atto è emanato in forma di una legge federale ordinaria ai sensi dell’articolo 164 Cost.

6.3 Delega di competenze legislative

Il diritto delle persone che, in relazione al periodo assicurativo precedente di nove mesi o a causa di inabilità al lavoro o disoccupazione, non soddisfano le condizioni generali, sarà disciplinato dal Consiglio federale.

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