Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/82: Iv.pa. 18.441 «Controprogetto indiretto all'iniziativa sul congedo di paternità» · 15 pagine

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Il 20 settembre 2018 la CSEC-N ha approvato la decisione della CSSS-S di elaborare un’iniziativa di commissione con 15 voti contro 9 e 1 astensione (art. 109 cpv. 3 LParl).

Nella seduta del 6 novembre 2018 la CSSS-S ha adottato con 7 voti contro 4 un progetto preliminare con il relativo rapporto esplicativo, che adempie la richiesta dell’iniziativa di commissione. Ha altresì deciso di avviare una consultazione.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Situazione iniziale e finalità

Il Codice delle obbligazioni2 prevede che dopo il parto la madre abbia diritto a un congedo di maternità di almeno 14 settimane (art. 329f CO). Durante il congedo la lavoratrice ha diritto a una pertinente indennità conformemente alla legge del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno (art. 16b LIPG). Per il padre il diritto federale non prevede invece alcun tipo di congedo.

Alla nascita di un figlio il padre può far valere il diritto a un congedo nell’ambito dei «giorni di libero usuali» sulla base dell’articolo 329 capoverso 3 CO. Attualmente vengono di norma accordati uno o due giorni di congedo pagato, che sono considerati «usuali» ai sensi dell’articolo 329 capoverso 3 CO4. Conformemente all’articolo 329 capoverso 4 CO il congedo è concesso tenendo conto delle circostanze del singolo caso. Sono possibili normative più generose sulla base di contratti collettivi di lavoro (LCC) o di disposizioni contrattuali a livello aziendale.

I padri hanno infine la possibilità di prendere giorni di vacanza dopo la nascita del figlio. Secondo l’articolo 329c capoverso 2 CO il datore di lavoro deve tuttavia approvare le date proposte tenendo conto degli interessi del lavoratore.

Per la Commissione è importante promuovere condizioni di lavoro favorevoli alle famiglie, fra cui il congedo di paternità. Si favorisce in tal modo una più equa ripartizione dei ruoli all’interno della famiglia, dando la possibilità alla madre e al padre di partecipare intensamente fin da subito all’accudimento e all’educazione del bambino. Entrambi i genitori possono così assumere la loro parte di compiti familiari, senza per questo essere costretti a sacrificare la loro attività lucrativa alla famiglia. La Commissione ritiene che un congedo di paternità sarebbe nell’interesse sia dei padri che delle madri, ma anche delle coppie e dei bambini stessi, motivo per cui esprime il suo sostegno di principio.

Considera tuttavia che l’introduzione di un congedo di paternità di quattro settimane

– come chiesto dall’iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia» (18.052) – graverebbe eccessivamente sull’economia e comporterebbe grosse sfide organizzative per le imprese. Con il presente controprogetto propone quindi il compromesso di un congedo di paternità di due settimane. Ritiene che, dal profilo finanziario e organizzativo, anche le PMI e le aziende più

2 RS 220

3 RS 834.1

4 Decisione del Tribunale federale del 7.4.1998, 4C.459/1997, consid. 4a, secondo cui un congedo pagato dopo la nascita è considerato usuale.