Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/82: Iv.pa. 18.441 «Controprogetto indiretto all'iniziativa sul congedo di paternità» · 15 pagine
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maggior parte dei datori di lavoro del settore pubblico dovrebbe concedere un congedo più lungo rispetto a quello attuale. Le spese supplementari a loro carico verrebbero in parte compensate perché i lavoratori parteciperebbero su base paritetica al finanziamento del congedo di paternità.
Molto probabilmente l’introduzione di un congedo di paternità non comporterà conseguenze sull’effettivo del personale: il sistema amministrativo già funzionante e ben rodato relativo alle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità può infatti essere ripreso e il suo campo d’applicazione esteso ai padri.
4.3 Idoneità all’attuazione
Per quanto riguarda il versamento dell’indennità giornaliera, sono previsti gli stessi principi che presiedono al versamento delle attuali indennità IPG. Come accade per l’indennità di maternità, le casse di compensazione dell’AVS verserebbero l’indennità giornaliera al datore di lavoro se questi versa un salario al lavoratore. In considerazione della proposta formulata nell’iniziativa parlamentare Candinas (14.415), l’indennità giornaliera sarà conteggiata soltanto dopo aver riscosso l’ultimo giorno di congedo, in modo da contenere le spese amministrative per i datori di lavoro. Si potrebbe disciplinare il tutto a livello di ordinanza senza modificare la legge, fondandosi sul vigente articolo 17 LIPG secondo cui il Consiglio federale regola la procedura.
5 Rapporto con il diritto europeo e internazionale
Non esiste alcun impegno internazionale assunto dalla Svizzera che obblighi a introdurre un congedo di paternità.
Per facilitare la libera circolazione, l’UE ha varato disciplinamenti intesi a coordinare i diversi sistemi nazionali di sicurezza sociale. La Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento dall’entrata in vigore (1° giugno 2002) dell’Accordo del 21 giugno 199911 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione. In virtù della Convenzione del 4 gennaio 196012 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) rivista, ciò vale anche per quanto concerne le relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati AELS. La Svizzera applica perciò i regolamenti (CE) n. 883/2004 (R 883/2004)13 e 987/200914.
11 RS 0.142.112.681
12 RS 0.632.31
13 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Modificato da: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43). Nella versione dell’Allegato II all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone; RS 0.831.109.268.1.
14 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Nella versione dell’Allegato II all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone; RS 0.831.109.268.11.