Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/82: Iv.pa. 18.441 «Controprogetto indiretto all'iniziativa sul congedo di paternità» · 15 pagine
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2.5 Proposta di minoranza: non entrata in materia
La minoranza (Dittli, Eberle, Eder, Kuprecht) chiede di non entrare in materia sul presente progetto di legge poiché non è d’accordo di inserire nella legge un congedo di paternità. Ritiene in particolare che i costi aggiuntivi per le assicurazioni sociali non siano attualmente sostenibili. Al riguardo osserva che sono già previsti diversi progetti legislativi nell’ambito delle IPG, voluti dal Parlamento o dal Consiglio federale, che si ripercuoteranno sul tasso di contribuzione IPG: la mozione CSSS-S (16.3631) «Versare più a lungo l’indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato» comporta un aumento del tasso di contribuzione IPG di 0.0015 punti percentuali; l’Iv. Pa. Romano (13.478) «Prevedere un’indennità in caso di adozione di un bambino» di 0.00004 punti percentuali e l’avamprogetto della legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari di 0.019 punti percentuali. Inoltre la legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell’AVS, RFFA (18.031; già Progetto fiscale 17) prevede un aumento del tasso di contribuzione AVS di 0,3 punti percentuali.
Il congedo di paternità – sia esso di due o quattro settimane – comporterebbe altresì grosse sfide organizzative proprio per le piccole e medie imprese. La minoranza osserva che l’adozione di soluzioni a livello aziendale consentirebbe di meglio tener conto delle possibilità finanziarie dell’azienda nel caso concreto e delle esigenze dei collaboratori. Una normativa legale unica e rigida ridurrebbe invece questo margine di manovra, indebolendo il partenariato sociale.
All’interno della minoranza vi sono anche state rivendicazioni a favore di un congedo parentale (cfr. anche n. 2.3). Secondo i suoi sostenitori questa soluzione rappresenterebbe un provvedimento più moderno e flessibile per meglio conciliare lavoro e famiglia, oltre a contribuire a una visione più paritaria della famiglia invece di consolidare l’attuale modello fondato sulla suddivisione dei ruoli.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)
Titolo
Dato che d’ora in poi la LIPG disciplinerà anche le indennità di perdita di guadagno in caso di paternità, è opportuno menzionare la paternità anche nel titolo.
Titolo prima dell’art. 16i
L’indennità di paternità si distingue dall’indennità di maternità in diversi punti importanti; per questa ragione è disciplinata in un capitolo a sé stante (IIIb).
Art. 16i Aventi diritto
Ha diritto all’indennità di paternità l’uomo che (in virtù del matrimonio con la madre o per riconoscimento) è il padre legale del figlio al momento della nascita. Il rapporto di filiazione può tuttavia essere costituito successivamente (per decisione giudiziaria o per riconoscimento). Secondo questa disposizione ha perciò diritto all’indennità di