Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/82: Iv.pa. 18.441 «Controprogetto indiretto all'iniziativa sul congedo di paternità» · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

consultazione nell’ultimo trimestre 2018 e, a dipendenza della decisione, elaborerà un disegno di atto normativo all’attenzione del Consiglio nazionale, che sottoporrà nel contempo per parere al Consiglio federale.

2.3 Variante esaminata

Un congedo di paternità può assumere diverse forme; ad esempio può essere concesso nell’ambito di un congedo parentale. Per questo motivo il 21 agosto 2018 la Commissione ha discusso anche un congedo di 16 settimane: le prime otto soltanto per la madre e le rimanenti otto da ripartire fra i genitori. Il finanziamento avverrebbe per il tramite della LIPG alle stesse condizioni delle indennità di maternità. Il congedo parentale potrebbe essere preso soltanto in blocco.

I promotori del congedo parentale hanno fatto valere in particolare che in caso di rinuncia volontaria della donna a una parte del congedo – com’è senz’altro possibile già oggi – il diritto alle settimane inutilizzate non decadrebbe ma verrebbe trasferito sul padre, rimanendo quindi a beneficio della coppia. Questa flessibilizzazione consentirebbe di rompere i ruoli tradizionali, rafforzando una visione di famiglia paritaria.

Al termine di una serie di approfondimenti la Commissione si è tuttavia espressa contro questo modello adducendo un’incompatibilità con la legge sul lavoro (LL), secondo cui tra la nona e la sedicesima settimana la madre non può essere occupata senza il suo consenso. Senza una modifica della LL, la libera ripartizione del congedo fra i genitori richiederebbe quindi in ogni caso il consenso della madre.

Anche se la madre dovesse dare il suo consenso, la Convenzione numero 183 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), che prevede un congedo minimo di 14 settimane, sarebbe comunque violata. Soltanto il modello 14/2 (14 settimane per la madre e due per il padre) consente di rispettare gli impegni internazionali.

Secondo la Commissione l’articolo 4 capoverso 1 della Convenzione è inequivocabile: alle madri deve essere garantito un congedo minimo di 14 settimane. Non sono ammesse deroghe a questo standard minimo. È vero che le donne non sono obbligate a fruire integralmente del congedo di 14 settimane, ma gli Stati contraenti sono obbligati ad adottare norme giuridiche che garantiscano a tutti gli effetti un congedo maternità di almeno 14 settimane. La Convenzione garantisce quindi un diritto esclusivamente per le madri, indipendentemente dal divieto di lavoro previsto dalla LL.

2.4 La nuova normativa proposta

L’articolo 116 capoverso 3 delle Costituzione federale (Cost)6 stabilisce che la Confederazione istituisca un’assicurazione per la maternità. Come constata il Consiglio federale nel rapporto sul congedo di paternità e sui modelli esistenti adottato il 30 ottobre 20137 in adempimento del postulato Fetz (11.3492), la nozione di assicurazione maternità può essere intesa in senso lato e non va riferita soltanto al «rischio di maternità» secondo la concezione usuale (gravidanza e nascita di un figlio), ma anche

6 RS 101

7 Rapporto del Consiglio federale sulla situazione del congedo di paternità e del congedo parentale e sui diversi modelli esistenti, adottato il 30 ottobre 2013 in adempimento del postulato Fetz (11.3492) del 6 giugno 2011, pubblicato solo in tedesco e francese.