Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/82: Iv.pa. 18.441 «Controprogetto indiretto all'iniziativa sul congedo di paternità» · 15 pagine

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paternità anche l’uomo che è riconosciuto essere il padre legale del figlio durante i primi sei mesi successivi alla nascita di quest’ultimo (termine quadro per fruire del congedo di paternità). Se il rapporto di filiazione con il padre è costituito dopo lo scadere dei primi sei mesi, non può più sussistere alcun diritto. Il rapporto di filiazione può essere costituito anche per adozione, ma questa presuppone che gli aspiranti all’adozione abbiano provveduto alla cura e all’educazione del bambino per almeno un anno. La costituzione del rapporto di filiazione durante i primi sei mesi dalla nascita del figlio non entra dunque in linea di conto. Per quanto riguarda l’adozione, è pendente l’iniziativa parlamentare Romano 13.478 «Prevedere indennità in caso di adozione di un bambino» (cfr. n. 2.2). Il congedo di paternità si fonda (unicamente) sul rapporto di filiazione. In virtù di un’unione domestica registrata non può nascere alcun rapporto di filiazione. Un partner registrato ha perciò diritto a un congedo di paternità soltanto se entro il termine quadro di sei mesi è stato costituito per riconoscimento un rapporto di filiazione.

Gli altri diritti all’indennità sono gli stessi come nel caso delle indennità di maternità: un periodo assicurativo di nove mesi durante il quale il padre deve avere esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi; al momento della nascita del figlio il padre deve inoltre esercitare un’attività lucrativa (come salariato o indipendente). Il disciplinamento del diritto all’indennità per quegli uomini che, al momento della nascita del figlio, sono disoccupati o incapaci al lavoro, è delegato al Consiglio federale.

Se il padre soddisfa le suddette condizioni non ci sono altre limitazioni in relazione, per esempio, alla sua età o al fatto che il figlio sia nato all’estero. Come per le indennità di maternità, in caso di parto plurigemellare è versata una sola indennità di paternità. Non è invece escluso il versamento di più di un’indennità nello stesso anno se l’uomo diventa padre più volte nel corso dell’anno.

Art. 16j Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto

Cpv. 1: l’indennità di paternità ai sensi della LIPG deve essere fruita entro il primo semestre dalla nascita del figlio. Questa flessibilità consente di tener conto delle necessità della famiglia e dei datori di lavoro. Al contempo quest’arco temporale costituisce una limitazione appropriata sotto diversi punti di vista (pianificazione delle assenze sul posto di lavoro, numero contenuto di mutazioni in un semestre).

Cpv. 2 e 3: il termine quadro e il diritto all’indennità iniziano il giorno della nascita del figlio e si estinguono quando il diritto alle indennità giornaliere è esaurito, ma al più tardi sei mesi dopo la nascita del figlio. Altri motivi di estinzione sono la morte del padre, la morte del figlio o, in generale, la fine della paternità. Quest’ultimo caso si verifica, per esempio, quando la paternità è disconosciuta per decisione giudiziaria. Se il figlio muore prima del congedo, non sorge alcun diritto: questo disciplinamento si scosta da quello delle indennità di maternità che vengono versate anche se il figlio muore o se la gravidanza è durata almeno 23 settimane (anche in caso di nati morti). Questa divergenza sembra opportuna in quanto il congedo di paternità serve innanzitutto ad abituarsi alla nuova situazione familiare venutasi a creare con l’arrivo del neonato.