Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/82: Iv.pa. 18.441 «Controprogetto indiretto all'iniziativa sul congedo di paternità» · 15 pagine

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Art. 16k Forma dell’indennità e numero delle indennità giornaliere

Cpv. 1: come per le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera.

Cpv. 2 e 3: vi è diritto a un massimo di 14 indennità giornaliere. Per stabilire l’indennità ciò significa che, se il congedo è preso sotto forma di settimane, sono versate sette indennità giornaliere per settimana presa, vale a dire 14 indennità giornaliere se il padre prende due settimane di congedo consecutive. Se il congedo è preso per tutta la settimana lavorativa, è versato sotto forma di settimana indipendentemente dal tasso di occupazione.

Cpv. 4: diversamente dal congedo di maternità, che dura rispettivamente 14 settimane o 98 giorni e dev’essere preso in blocco a partire dalla nascita del figlio, il congedo di paternità può essere preso in modo più flessibile, ossia anche sotto forma di giornate.

Se il congedo non è preso in blocco, ma sotto forma di giornate singole, le due settimane corrispondono a dieci giorni lavorativi durante i quali il padre può assentarsi dal lavoro. Per evitare una discriminazione la disposizione prevede che, se il congedo è preso sotto forma di giornate, siano versate due ulteriori indennità giornaliere ogni cinque giornate lavorative indennizzate. In questo modo si assicura che, prendendo dieci giornate singole, è coperto l’80 per cento del reddito dell’attività lucrativa per due settimane (fino a un tetto massimo di 196 franchi al giorno).

Art. 16l Importo e calcolo dell’indennità

All’importo e al calcolo dell’indennità giornaliera si applicano per analogia i disciplinamenti relativi all’indennità di maternità. In altri termini, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio che il padre ha conseguito prima della nascita del figlio. È limitata a 196 franchi al giorno.

Art. 16m Priorità dell’indennità di paternità

Cpv. 1: l’articolo 68 LPGA prevede che, salvo sovraindennizzo, le indennità giornaliere siano cumulabili con le rendite di altre assicurazioni sociali. Sotto questo aspetto, per l’indennità di paternità non occorre alcun disciplinamento che deroghi dalla LPGA. La LPGA non disciplina invece il cumulo di indennità giornaliere provenienti da diverse assicurazioni sociali, un ambito che dev’essere regolato nelle singole leggi.

Analogamente all’indennità di maternità, il rapporto tra l’indennità di paternità e altre indennità giornaliere è disciplinato nella LIPG. Ciò significa che, mentre si percepisce un’indennità di paternità, non vengono versate di regola indennità giornaliere di altre assicurazioni sociali.

Cpv. 2: analogamente al disciplinamento relativo all’indennità di maternità, l’indennità di paternità è versata sotto forma di una garanzia dei diritti acquisiti e corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente dall’assicurazione per l’invalidità, dall’assicurazione contro la disoccupazione, dall’assicurazione militare, dall’assicurazione malattie secondo la LAMal o dall’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF. Non sono invece garantiti i diritti acquisiti per le indennità giornaliere in caso di malattia di un’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera che si fonda sulla legge sul contratto d’assicurazione (LCA).