Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/82: Iv.pa. 18.441 «Controprogetto indiretto all'iniziativa sul congedo di paternità» · 15 pagine

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ai rischi correlati a situazioni affini alla maternità, in particolare all’adozione8. Il mandato costituzionale conferito dall’articolo 116 capoverso 3 Cost. in relazione all’assicurazione maternità non significa che la Confederazione sia obbligata a introdurre un’indennità di perdita di guadagno in caso di congedo parentale. Come risulta dai diversi lavori preliminari, l’interpretazione data dal Parlamento non comprende solo l’istituzione dell’assicurazione maternità. L’articolo 116 capoverso 3 Cost. conferisce alla Confederazione anche una competenza legislativa nell’ambito dell’assicurazione maternità che va al di là del mandato legale. Sulla base di questa interpretazione il legislatore ha la facoltà, ma non l’obbligo, di adottare provvedimenti in relazione all’assicurazione maternità (p. es. il versamento di un’indennità di perdita di guadagno in caso di adozione o di congedo di paternità o parentale).

In virtù dell’articolo 122 capoverso 1 Cost. la Confederazione potrebbe introdurre il diritto dei salariati al versamento del salario durante il congedo in concomitanza con l’introduzione nel CO di un congedo di paternità o parentale. Dal profilo prettamente giuridico è possibile inserire nel CO una disposizione analoga all’articolo 325d CO, il quale disciplina il versamento del salario durante le vacanze9.

Sulla scorta di quanto precede la Commissione propone di completare la LPIG con un nuovo capitolo IIIb concernente il congedo di paternità. A tal fine ha abbozzato un modello incentrato su quattro elementi fondamentali illustrati qui di seguito.

Le condizioni per il diritto al congedo di due settimane sono essenzialmente improntate a quelle previste per l’indennità di maternità. Ne hanno diritto gli uomini che al momento della nascita sono i padri legali del bambino (rapporto di filiazione sulla base del matrimonio con la madre o mediante riconoscimento) oppure che lo divengono nei sei mesi successivi (nascita del rapporto di filiazione mediante riconoscimento o decisione giudiziaria, retroattivamente al momento della nascita). Il congedo di paternità deve essere preso nei sei mesi successivi alla nascita del bambino.

Analogamente a quanto avviene per il congedo maternità, le vacanze non possono essere ridotte quando il lavoratore fruisce del congedo di paternità. Sono altresì previsti la proroga del termine di disdetta in caso di scioglimento del rapporto di lavoro e il divieto di concludere accordi a svantaggio del lavoratore.

Contrariamente al congedo maternità il congedo di paternità non deve essere preso in blocco, ma può essere preso anche in giornate singole. Non è tuttavia prevista la possibilità di suddividerlo in frazioni di giornata.

Le condizioni che danno diritto alle indennità di perdita di guadagno sono le stesse di quelle previste per l’indennità di maternità: nei nove mesi precedenti il parto il padre deve essere stato assicurato ai sensi della LAVS ed aver esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi. L’importo dell’indennità è anch’esso uguale a quello previsto nei casi di maternità, ossia l’80 per cento del reddito medio, ed è versato sotto forma di indennità giornaliere.

8 Ibid., pag. 35

9 Ibid., pag. 34