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Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 13 pagine
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5 L’ente di custodia svizzero non deve prendere i provvedimenti di cui al capoverso 4 se:
a. in ragione delle caratteristiche dei titoli contabili interessati o dei servizi finanziari ad essi connessi, la subcustodia può avvenire soltanto nello Stato in questione; o
b. l’ente di custodia ha ordinato al titolare del conto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo di custodire i titoli contabili presso un ente di subcustodia in tale Stato.
6 L’ente di custodia fornisce informazioni al titolare del conto dapprima in forma standardizzata. Esso indica:
a. che di norma la custodia avviene presso un ente di subcustodia;
b. che, a seconda dell’emittente, l’ente di subcustodia può avere sede all’estero e che in tal caso la custodia è sottoposta al diritto estero;
c. che per il titolare del conto la custodia all’estero comporta dei rischi e descrive questi rischi in maniera generale; su richiesta del titolare del conto, l’ente di custodia fornisce informazioni sui rischi specifici della custodia in questione;
d. i costi della custodia di titoli contabili.
Art. 11b Trasmissione di dati a enti di subcustodia esteri
1 Se la subcustodia non sottostà alla presente legge, l’ente di custodia può trasmettere all’ente di subcustodia estero direttamente tutti i dati di cui l’ente di subcustodia deve disporre secondo il diritto ad esso applicabile.
2 L’ente di custodia informa previamente i titolari dei conti in merito alla possibilità della trasmissione dei dati e all’eventualità che, a seconda del diritto estero applicabile, i dati dei clienti saranno trasmessi a enti terzi o autorità dello Stato in questione.
Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva, e lett. b
1 Se l’ente di custodia detiene portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia, i titoli contabili dei titolari dei conti e le loro pretese di fornitura non sono pregiudicati da:
b. diritti di pegno, di ritenzione e di realizzazione dell’ente di subcustodia o di terzi che vanno oltre il diritto di ritenzione e di realizzazione dell’ente di custodia secondo l’articolo 21 e per i quali il titolare del conto non ha dato il consenso.