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Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 13 pagine
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i. un’eventuale esclusione del diritto della banca di domandare la revocazione ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 e delle pretese fondate sulla responsabilità ai sensi dell’articolo 39;
j. le operazioni che necessitano di un’iscrizione nel registro di commercio o nel registro fondiario.
Art. 30c Misure di capitalizzazione
1 Il piano di risanamento può prevedere la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, la conversione di capitale di terzi in capitale proprio nonché la riduzione di crediti.
2 Sono esclusi dalla conversione e dalla riduzione di crediti:
a. i crediti privilegiati di prima e seconda classe ai sensi dell’articolo 219 capoverso 4 LEF6 nella misura del loro privilegio;
b. i crediti garantiti nei limiti della loro garanzia;
c. i crediti compensabili nei limiti della loro compensabilità; e
d. i crediti derivanti da impegni che la banca ha legittimamente assunto per la durata delle misure di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h o durante una procedura di risanamento.
3 Se necessario per la continuazione dell’attività della banca, la FINMA può escludere i crediti derivanti dalla fornitura di merci e prestazioni.
4 La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione di crediti sono ammesse solo se previamente:
a. il capitale convertibile di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b è convertito integralmente in capitale proprio e i prestiti emessi con rinuncia al credito di cui all’articolo 11 capoverso 2 sono ridotti integralmente; e
b. il capitale sociale è integralmente ridotto.
5 La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione di crediti devono avvenire nell’ordine seguente:
a. crediti postergati;
b. crediti che si fondano su strumenti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza («bail-in bond»); è fatto salvo il capoverso 6;
c. altri crediti, ad eccezione dei depositi;
d. depositi.
6 I «bail-in bond» emessi a favore di terzi creditori da società madri di cui all’articolo 2bis capoverso 1 rientrano nel rango di cui al capoverso 5 lettera c se gli altri crediti, aventi lo stesso rango, al momento dell’emissione di questi «bail-in bond» non superano il 5 per cento del valore nominale di tutti i «bail-in bond» in sospeso. Gli altri crediti di cui al presente capoverso non includono i crediti nei confronti della