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Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 13 pagine
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5. Legge del 19 giugno 201517 sull’infrastruttura finanziaria
Art. 34 cpv. 2 lett. e-g e 3
2 Possono essere ammessi quali partecipanti a una borsa o a un sistema multilaterale di negoziazione:
e. la Confederazione;
f. l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
g. i Fondi di compensazione AVS/AI/IPG (compenswiss).
3 La sede di negoziazione può ammettere altre istituzioni quali partecipanti se:
a. adempiono compiti pubblici e, per l’adempimento di questi compiti, necessitano dell’ammissione quali partecipanti;
b. dispongono di una tesoreria professionale; e
c. la sede di negoziazione garantisce che esse adempiono condizioni tecniche e operative equivalenti a quelle dei commercianti di valori mobiliari.
Art. 147 cpv. 1 lett. a e b
Concerne soltanto il testo francese
17 RS 958.1