Progetto
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 13 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
Art. 37gquaterEffetto sospensivo e termini
1 I ricorsi interposti nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell’istruzione può, su domanda, accordare l’effetto sospensivo. La concessione dell’effetto sospensivo è esclusa per ricorsi interposti contro:
a. l’ordine di misure di protezione;
b. l’ordine di una procedura di risanamento;
c. l’omologazione del piano di risanamento; e
d. l’ordine di fallimento.
2 Il termine per interporre ricorso contro l’omologazione del piano di risanamento e contro atti di realizzazione è di dieci giorni. L’articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa non è applicabile.
3 Il termine per interporre ricorso contro l’omologazione del piano di risanamento decorre dal giorno successivo a quello in cui sono resi noti pubblicamente i principi del piano di risanamento. Il termine per interporre ricorso contro l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo a quello in cui è pubblicata l’approvazione.
Art. 37h Principio
1 Le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati di cui all’articolo 37a capoverso 1 presso le succursali svizzere. Le banche che possiedono tali depositi sono obbligate ad aderire a tal fine all’autodisciplina delle banche.
2 L’autodisciplina deve essere approvata dalla FINMA.
3 L’autodisciplina è approvata se:
a. garantisce che il responsabile della garanzia dei depositi paghi i depositi garantiti all’incaricato dell’inchiesta o al liquidatore del fallimento nominato dalla FINMA entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della FINMA concernente l’ordine di fallimento o di una misura di protezione ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettere eh da attuare in vista del fallimento;
b. prevede che le banche siano tenute a versare contributi complessivamente pari all’1,6 per cento della somma totale dei depositi garantiti, ma almeno a 6 miliardi di franchi;
c. assicura che ogni banca, per la metà dei suoi impegni contributivi:
1. depositi durevolmente titoli facilmente realizzabili di elevata qualità o franchi svizzeri in contanti presso un ente di subcustodia sicuro, o
2. conceda durevolmente prestiti in contanti al responsabile della garanzia dei depositi;