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Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 13 pagine

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Art. 37b Pagamento con gli attivi liquidi disponibili

1 I depositi privilegiati ai sensi dell’articolo 37a capoverso 1 vengono pagati, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili:

a. immediatamente, se sono tenuti presso succursali svizzere;

b. non appena materialmente e giuridicamente possibile, se sono tenuti presso succursali estere.

2 La FINMA fissa nei singoli casi l’importo massimo dei depositi pagabili secondo il capoverso 1. Essa tiene conto dell’ordine degli altri creditori secondo l’articolo 219 LEF9.

Art. 37e cpv. 1 e 2

1 Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, i liquidatori del fallimento compilano lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopongono per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione dei diritti ai sensi dell’articolo 260 LEF10 non sono considerati.

2 Prima della loro approvazione, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati per dieci giorni per consultazione. L’avviso del deposito e dell’approvazione sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA.

Titolo dopo l’art. 37g

Capo dodicesimo a: Ricorsi interposti nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo

Art. 37gbisRicorsi contro l’omologazione del piano di risanamento

In caso di accoglimento del ricorso contro l’omologazione del piano di risanamento, il giudice può unicamente accordare un’indennità. L’indennità è accordata sotto forma di azioni, altri diritti di partecipazione, opzioni o buoni di recupero.

Art. 37gterRicorsi di creditori e proprietari

1 Nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo i creditori e i proprietari di una banca, di una società madre o di una società del gruppo importante di cui all’articolo 2bis possono interporre ricorso solo contro:

a. l’omologazione del piano di risanamento;

b. atti di realizzazione;

c. l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale.

2 In queste procedure è escluso il ricorso secondo l’articolo 17 LEF11.

9 RS 281.1

10 RS 281.1

11 RS 281.1