Progetto
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 13 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
Art. 37b Pagamento con gli attivi liquidi disponibili
1 I depositi privilegiati ai sensi dell’articolo 37a capoverso 1 vengono pagati, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili:
a. immediatamente, se sono tenuti presso succursali svizzere;
b. non appena materialmente e giuridicamente possibile, se sono tenuti presso succursali estere.
2 La FINMA fissa nei singoli casi l’importo massimo dei depositi pagabili secondo il capoverso 1. Essa tiene conto dell’ordine degli altri creditori secondo l’articolo 219 LEF9.
Art. 37e cpv. 1 e 2
1 Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, i liquidatori del fallimento compilano lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopongono per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione dei diritti ai sensi dell’articolo 260 LEF10 non sono considerati.
2 Prima della loro approvazione, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati per dieci giorni per consultazione. L’avviso del deposito e dell’approvazione sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA.
Titolo dopo l’art. 37g
Capo dodicesimo a: Ricorsi interposti nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo
Art. 37gbisRicorsi contro l’omologazione del piano di risanamento
In caso di accoglimento del ricorso contro l’omologazione del piano di risanamento, il giudice può unicamente accordare un’indennità. L’indennità è accordata sotto forma di azioni, altri diritti di partecipazione, opzioni o buoni di recupero.
Art. 37gterRicorsi di creditori e proprietari
1 Nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo i creditori e i proprietari di una banca, di una società madre o di una società del gruppo importante di cui all’articolo 2bis possono interporre ricorso solo contro:
a. l’omologazione del piano di risanamento;
b. atti di realizzazione;
c. l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale.
2 In queste procedure è escluso il ricorso secondo l’articolo 17 LEF11.
9 RS 281.1
10 RS 281.1
11 RS 281.1