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Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 13 pagine
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a. per le banche di rilevanza sistemica e le società di gruppi e conglomerati finanziari di rilevanza sistemica: all’atto dell’omologazione del piano di risanamento;
b. in tutti gli altri casi: allo scadere infruttuoso del termine di cui all’articolo 31a capoverso 1.
2 L’efficacia si produce direttamente in particolare per:
a. la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio;
b. la conversione di capitale di terzi in capitale proprio;
c. la riduzione di crediti;
d. il trasferimento di fondi;
e. il conferimento di diritti e obblighi reali su fondi o le modifiche del capitale sociale.
3 Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio o in altri registri hanno soltanto una funzione dichiarativa. Devono essere effettuate il più presto possibile.
Art. 32 cpv. 3, 3bis (concerne soltanto il testo tedesco) e 4
3 Per il calcolo dei termini conformemente agli articoli 286–288 LEF7 è determinante il momento dell’omologazione del piano di risanamento, anziché la dichiarazione di fallimento. Se la FINMA ha precedentemente deciso una misura di protezione conformemente all’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h, fa stato il momento dell’emanazione di questa decisione.
3bisConcerne soltanto il testo tedesco
4 Per l’esercizio di pretese fondate sulla responsabilità conformemente all’articolo 39, i capoversi 1–2bis si applicano per analogia.
Art. 34 cpv. 2 e 3
2 Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221–270 LEF8. Sono fatti salvi gli articoli 35–37m. La FINMA può prendere decisioni derogatorie.
3 La FINMA può disciplinare i particolari della procedura, segnatamente i termini e i processi.
Art. 37 Impegni assunti con le misure di protezione o nella procedura di
risanamento
Gli impegni che la banca ha legittimamente assunto per la durata delle misure di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h o durante una procedura di risanamento sono soddisfatti, in caso di fallimento, prima di tutti gli altri.