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Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 13 pagine

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società madre derivanti da piani di retribuzione a favore di collaboratori di entità del gruppo.

7 La FINMA può sospendere completamente in via provvisoria i diritti di partecipazione dei nuovi proprietari.

Art. 31 Omologazione del piano di risanamento

1 La FINMA omologa il piano di risanamento se esso:

a. adempie le disposizioni di cui all’articolo 30b;

b. si fonda su una valutazione prudente degli attivi e dei passivi della banca e su una stima prudente della necessità di risanamento;

c. non pone presumibilmente i creditori in una posizione peggiore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento della banca.

2 L’accordo dell’assemblea generale non è necessario.

3 La FINMA rende noti i principi del piano di risanamento. Allo stesso tempo fornisce informazioni sulle modalità con cui i creditori e i proprietari interessati possono consultare il piano.

Art. 31a cpv. 3

3 I capoversi 1 e 2 non si applicano al risanamento delle banche di rilevanza sistemica e delle società di gruppi o conglomerati finanziari di rilevanza sistemica.

Art. 31b Controprestazione in caso di trasferimento

1 Se gli attivi, i passivi o le relazioni contrattuali sono trasferiti soltanto in parte a un altro soggetto di diritto o a una banca transitoria, la FINMA può stabilire un’adeguata controprestazione.

2 Per stabilire la controprestazione la FINMA può disporre una valutazione indipendente.

Art. 31c Compensazione in caso di misure di capitalizzazione

1 Se contempla una misura di capitalizzazione di cui all’articolo 30c, il piano di risanamento può prevedere un’adeguata compensazione per i proprietari qualora dalla valutazione di cui all’articolo 31 capoverso 1 lettera b risulti che il valore del capitale proprio attribuito ai creditori supera il valore nominale dei loro crediti convertiti o ridotti secondo l’articolo 30c.

2 La compensazione può segnatamente essere effettuata attribuendo azioni, altri diritti di partecipazione, opzioni o buoni di recupero.

Art. 31d Effetto giuridico del piano di risanamento

1 Le disposizioni del piano di risanamento hanno efficacia: