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Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 13 pagine

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d. obbliga ogni banca a compiere, nel corso del normale svolgimento degli affari, i preparativi necessari all’incaricato dell’inchiesta o al liquidatore del fallimento per allestire un piano di pagamento, contattare i depositanti e procedere al pagamento secondo l’articolo 37j.

3bis I preparativi di cui al capoverso 3 lettera d comprendono in particolare la predisposizione di:

a. un’infrastruttura adeguata;

b. processi standardizzati;

c. un elenco dei depositanti contenente i depositi garantiti secondo l’articolo 37h capoverso 1;

d. un elenco riepilogativo degli altri depositi privilegiati di cui all’articolo 37a capoverso 1.

4 Il Consiglio federale può adeguare le condizioni di cui al capoverso 3 lettera b se particolari circostanze lo esigono.

5 Se l’autodisciplina non adempie le condizioni di cui ai capoversi 1–3bis, il Consiglio federale disciplina la garanzia dei depositi in un’ordinanza. Stabilisce in particolare il responsabile della garanzia dei depositi e fissa i contributi delle banche.

Art. 37i Attivazione della garanzia dei depositi

1 Se ha ordinato il fallimento o una misura di protezione ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h da attuare in vista del fallimento, la FINMA ne dà comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi e lo informa sul fabbisogno di prestazioni per il pagamento dei depositi garantiti.

2 Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile della garanzia dei depositi mette l’importo corrispondente a disposizione dell’incaricato dell’inchiesta o del liquidatore del fallimento nominato dalla FINMA.

3 In caso di misura di protezione, la FINMA può differire la comunicazione finché vi sono buone prospettive che la misura di protezione sia abrogata entro breve termine.

Art. 37j Pagamento

1 L’incaricato dell’inchiesta o il liquidatore del fallimento nominato dalla FINMA allestisce un piano di pagamento in base all’elenco dei depositanti.

2 L’incaricato dell’inchiesta o il liquidatore del fallimento chiede ai depositanti indicati nel piano di pagamento di fornirgli le istruzioni per il pagamento dei depositi garantiti.

3 Dopo il ricevimento delle istruzioni di pagamento, l’incaricato dell’inchiesta o il liquidatore del fallimento provvede affinché i depositi garantiti siano pagati ai depositanti al più tardi dopo sette giorni lavorativi.

4 Se l’importo messo a disposizione dal responsabile della garanzia dei depositi non è sufficiente per pagare i crediti iscritti nel piano di pagamento, i depositi garantiti sono pagati proporzionalmente.