Avamprogetto Accordo commerciale

Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine

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ALLEGATO 2

ALLEGATO 2 MODIFICHE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI

Ai fini del presente Accordo, l’Accordo sugli appalti pubblici incorporato è modificato come segue:

1. il paragrafo 2 del preambolo non è inserito;

2. all’articolo 6, paragrafo 4:

(a) «processo d’integrazione proprio della CE e dalla realizzazione e del funzionamento del

mercato interno, nonché dallo» non è inserito; e

(b) «svizzero» è sostituito da «di ciascuna Parte».

3. Le seguenti dichiarazioni comuni rese dalle Parti contraenti del presente Accordo si applicano alle Parti con gli stessi effetti giuridici, mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni del presente Strumento:

(a) Dichiarazione comune sulle procedure di aggiudicazione degli appalti e di

contestazione; e

(b) Dichiarazione comune sulle autorità di vigilanza.

4. Nella Dichiarazione comune sulle autorità di vigilanza con «la Commissione delle CE o l’autorità nazionale indipendente di uno Stato membro, senza che nessuna di queste abbia una competenza esclusiva ad intervenire in forza del presente Accordo» si intende «un’autorità nazionale per l’insieme del territorio o un’autorità di livello inferiore a quello centrale per le proprie aree di competenza».

5. Il seguente allegato XI è inserito dopo l’allegato X:

«ALLEGATO XI NORME TRANSITORIE

1. Fatto salvo il paragrafo 2, fino a che il Regno Unito non aderisce in qualità di singolo Stato all’Accordo sugli appalti pubblici come modificato dal Protocollo che modifica l’Accordo sugli appalti pubblici, concluso a Ginevra il 30 marzo 2012 («Protocollo»):