Avamprogetto Accordo commerciale

Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine

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ALLEGATO 3

ALLEGATO 3

MODIFICHE ALL’ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO

Ai fini del presente Accordo, l’Accordo sul reciproco riconoscimento incorporato è modificato come segue:

1. all’articolo 10, dopo il paragrafo 5, è aggiunto il seguente paragrafo:

«6. Ai sensi del paragrafo 5, il comitato valuta l’equivalenza dei regolamenti tecnici delle Parti nei settori contemplati nell’Accordo sul reciproco riconoscimento e decide se rientrano nel paragrafo 1 o 2 dell’articolo 1 o se non rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo. Il comitato valuta le ripercussioni della propria decisione e stabilisce se includere nuovi settori di prodotti all’allegato 1.»;

2. l’articolo 12 è sostituito da:

«Articolo 12

Scambio di informazioni

1. Le Parti si scambiano ogni informazione utile relativa all’attuazione e all’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’allegato 1.

2. Ciascuna Parte informa l’altra Parte degli attesi scostamenti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’allegato 1 rispetto alle corrispondenti disposizioni dell’Accordo sul reciproco riconoscimento, dandone comunicazione il prima possibile e non oltre 60 giorni prima della loro efficacia. Simili scostamenti si possono verificare quando la legislazione di una Parte non è più considerata equivalente in base agli atti giuridici summenzionati.

3. Ciascuna Parte fornisce, su richiesta dell’altra Parte, ulteriori informazioni a motivazione degli scostamenti. L’altra Parte può inoltrare la questione al comitato, che procede a valutarne le ripercussioni sull’Accordo e decide come procedere.

4. Se la legislazione di una delle Parti stabilisce che una determinata informazione deve essere resa disponibile alle autorità competenti da una persona stabilita sul suo territorio, dette autorità competenti possono rivolgersi anche alle autorità competenti dell’altra Parte o direttamente al fabbricante oppure, se del caso, al suo mandatario sul territorio dell’altra Parte per ottenere tale informazione.